Art. 647 c.p.c. Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.(88)(90)

2. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Testo in vigore dal 4 luglio 1998

Note di aggiornamento

Aggiornamento (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 647 c.p.c. regola le conseguenze dell’inerzia del debitore: se l’opposizione non è proposta nel termine o l’opponente non si costituisce, il decreto è dichiarato esecutivo. La norma esprime il cuore della tecnica monitoria: il contraddittorio è solo eventuale, e se il debitore non lo attiva il provvedimento sommario si consolida come una sentenza di condanna passata in giudicato. La dichiarazione di esecutorietà non è una formalità di cancelleria, ma l’ultimo atto giurisdizionale del procedimento, con cui il giudice verifica che il debitore sia stato messo in condizione di difendersi.

Il testo è in vigore dal 4 luglio 1998: il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ha sostituito i riferimenti al conciliatore, al pretore e al presidente con quello al giudice che ha pronunciato il decreto.

Contenuto della disposizione

  • Presupposti: la mancata opposizione nel termine fissato nel decreto, oppure la mancata costituzione dell’opponente, alla quale è equiparata la costituzione tardiva.
  • Procedimento: il giudice che ha pronunciato il decreto lo dichiara esecutivo su istanza, anche verbale, del ricorrente, dopo aver controllato la regolarità della notificazione.
  • Rinnovazione della notifica: in caso di mancata opposizione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
  • Effetti: dichiarato esecutivo il decreto, l’opposizione non può più essere proposta né proseguita, salva l’opposizione tardiva dell’art. 650 c.p.c., e la cauzione eventualmente prestata è liberata. Il decreto costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.) ed è impugnabile solo con i rimedi straordinari dell’art. 656 c.p.c.

Profili applicativi

Il giudicato del decreto non opposto. Il decreto non opposto e dichiarato esecutivo acquista autorità di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna. Il giudicato copre non solo l’esistenza del credito, ma anche il rapporto e il titolo da cui deriva (ad esempio la validità del contratto o della fideiussione), e l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso, dedotti o deducibili con l’opposizione. Ne derivano preclusioni rilevanti nella pratica: il debitore non può più agire per l’accertamento negativo o per la ripetizione di quanto pagato in esecuzione del decreto, né contestare in un successivo giudizio l’usurarietà degli interessi o la nullità delle clausole del contratto bancario; il creditore che ha ottenuto capitale e interessi legali non può chiedere poi interessi moratori sullo stesso credito. Il giudicato non si estende invece ai fatti successivi né alle domande non accolte, che restano proponibili (si veda il commento all’art. 640 c.p.c.).

Un limite di derivazione europea riguarda i consumatori: se il decreto non contiene la motivazione sul controllo dell’abusività delle clausole e il relativo avvertimento, il consumatore può ancora far valere l’abusività con l’opposizione tardiva, secondo il percorso tracciato dalle Sezioni Unite nel 2023 e illustrato nel commento all’art. 650 c.p.c.

Il ruolo della dichiarazione del giudice. Il decreto acquista efficacia di giudicato solo con la dichiarazione di esecutorietà del giudice, distinta sia dall’attestazione del cancelliere sulla mancata opposizione sia dall’apposizione della formula esecutiva. Il profilo è decisivo nelle procedure concorsuali: il decreto non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale) non è opponibile alla massa, neppure se la dichiarazione interviene dopo o se l’istanza era stata depositata prima, e travolge l’ipoteca giudiziale iscritta in base a esso. Il creditore deve perciò chiedere tempestivamente la dichiarazione, senza attendere l’esigenza esecutiva.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 ottobre 2024, n. 26345: il decreto non opposto fa giudicato anche sul titolo del credito e, per implicazione discendente, sull’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi anteriori; il giudicato formato su un primo decreto relativo a una fideiussione ne preclude la contestazione della validità in un successivo giudizio su altre obbligazioni garantite.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 aprile 2018, n. 9299: la mancata opposizione al decreto che comprende capitale e interessi di un conto corrente preclude la successiva azione fondata sull’usurarietà dei tassi, questione deducibile con l’opposizione; il giudicato non si estende ai fatti successivi né al mutamento di petitum o causa petendi.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 28 dicembre 2023, n. 36308: anche la sentenza che dichiara inammissibile per ragioni di rito l’opposizione determina il giudicato sul credito e sull’inesistenza di fatti estintivi anteriori; il pagamento anteriore al decreto non dedotto in opposizione non può fondare una successiva azione di ripetizione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 4 giugno 2026, n. 17978: il creditore che con il decreto non opposto ha ottenuto capitale e interessi legali non può chiedere con un secondo decreto gli interessi moratori sullo stesso credito; il decreto vale come titolo anche contro gli eredi del debitore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 6 febbraio 2018, n. 2819: il decreto non opposto acquista efficacia di giudicato solo quando il giudice, verificata la notificazione, lo dichiara esecutivo; la formula esecutiva del cancelliere non può surrogare tale attività giurisdizionale e il decreto privo della dichiarazione prima del fallimento non è opponibile alla massa.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 maggio 2026, n. 12171: la verifica del contraddittorio riservata al giudice del monitorio non può essere surrogata dal giudice dell’esecuzione; l’inopponibilità del decreto al fallimento travolge l’ipoteca giudiziale iscritta in base a esso.

Rapporti con altre norme

L’art. 647 c.p.c. presuppone gli artt. 641 e 643 c.p.c. sul termine e sulla notificazione e l’art. 645 c.p.c. sull’opposizione; la sua salvezza espressa riguarda l’art. 650 c.p.c. Le conseguenze sul piano esecutivo sono regolate dagli artt. 654 e 655 c.p.c.; i rimedi contro il decreto definitivo dall’art. 656 c.p.c. Il giudicato si fonda sull’art. 2909 c.c. e sull’art. 324 c.p.c.; per le procedure concorsuali rilevano gli artt. 45 e 52 della legge fallimentare e le corrispondenti norme del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.