Art. 647 c.p.c. Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.(88)(90)
2. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 647 c.p.c. regola le conseguenze dell’inerzia del debitore: se l’opposizione non è proposta nel termine o l’opponente non si costituisce, il decreto è dichiarato esecutivo. La norma esprime il cuore della tecnica monitoria: il contraddittorio è solo eventuale, e se il debitore non lo attiva il provvedimento sommario si consolida come una sentenza di condanna passata in giudicato. La dichiarazione di esecutorietà non è una formalità di cancelleria, ma l’ultimo atto giurisdizionale del procedimento, con cui il giudice verifica che il debitore sia stato messo in condizione di difendersi.
Il testo è in vigore dal 4 luglio 1998: il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, ha sostituito i riferimenti al conciliatore, al pretore e al presidente con quello al giudice che ha pronunciato il decreto.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il giudicato del decreto non opposto. Il decreto non opposto e dichiarato esecutivo acquista autorità di cosa giudicata sostanziale, al pari di una sentenza di condanna. Il giudicato copre non solo l’esistenza del credito, ma anche il rapporto e il titolo da cui deriva (ad esempio la validità del contratto o della fideiussione), e l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori al ricorso, dedotti o deducibili con l’opposizione. Ne derivano preclusioni rilevanti nella pratica: il debitore non può più agire per l’accertamento negativo o per la ripetizione di quanto pagato in esecuzione del decreto, né contestare in un successivo giudizio l’usurarietà degli interessi o la nullità delle clausole del contratto bancario; il creditore che ha ottenuto capitale e interessi legali non può chiedere poi interessi moratori sullo stesso credito. Il giudicato non si estende invece ai fatti successivi né alle domande non accolte, che restano proponibili (si veda il commento all’art. 640 c.p.c.).
Un limite di derivazione europea riguarda i consumatori: se il decreto non contiene la motivazione sul controllo dell’abusività delle clausole e il relativo avvertimento, il consumatore può ancora far valere l’abusività con l’opposizione tardiva, secondo il percorso tracciato dalle Sezioni Unite nel 2023 e illustrato nel commento all’art. 650 c.p.c.
Il ruolo della dichiarazione del giudice. Il decreto acquista efficacia di giudicato solo con la dichiarazione di esecutorietà del giudice, distinta sia dall’attestazione del cancelliere sulla mancata opposizione sia dall’apposizione della formula esecutiva. Il profilo è decisivo nelle procedure concorsuali: il decreto non dichiarato esecutivo prima della dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale) non è opponibile alla massa, neppure se la dichiarazione interviene dopo o se l’istanza era stata depositata prima, e travolge l’ipoteca giudiziale iscritta in base a esso. Il creditore deve perciò chiedere tempestivamente la dichiarazione, senza attendere l’esigenza esecutiva.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 647 c.p.c. presuppone gli artt. 641 e 643 c.p.c. sul termine e sulla notificazione e l’art. 645 c.p.c. sull’opposizione; la sua salvezza espressa riguarda l’art. 650 c.p.c. Le conseguenze sul piano esecutivo sono regolate dagli artt. 654 e 655 c.p.c.; i rimedi contro il decreto definitivo dall’art. 656 c.p.c. Il giudicato si fonda sull’art. 2909 c.c. e sull’art. 324 c.p.c.; per le procedure concorsuali rilevano gli artt. 45 e 52 della legge fallimentare e le corrispondenti norme del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.