Art. 634 c.p.c. Prova scritta

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

2. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l’osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e gestito dall’Agenzia delle entrate.

3. (178)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 634 c.p.c. integra il n. 1 dell’art. 633 c.p.c., che subordina l’emissione del decreto ingiuntivo alla prova scritta del diritto fatto valere. La norma individua alcuni documenti che il legislatore considera senz’altro idonei, anche quando non avrebbero pieno valore probatorio in un giudizio ordinario. La ratio è agevolare la tutela rapida del credito nei rapporti in cui la documentazione tipica proviene dallo stesso creditore, come accade nel commercio e nelle prestazioni professionali, senza però sottrarre il debitore a un successivo accertamento pieno.

Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, è frutto del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo della riforma Cartabia), art. 3, comma 8, lett. a), che nel secondo comma ha eliminato il requisito delle scritture “bollate e vidimate”, richiedendo che siano tenute, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle norme di legge, e ha aggiunto le fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio. Secondo l’art. 7 dello stesso decreto, le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023. Già il d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, aveva esteso la regola ai crediti per prestazioni di servizi.

Contenuto della disposizione

La disposizione contempla due gruppi di documenti.

  • Polizze, promesse unilaterali e telegrammi (primo comma): sono prove scritte idonee anche se privi dei requisiti di forma richiesti dal codice civile. Si pensi alla promessa di pagamento o alla ricognizione di debito, che l’art. 1988 c.c. dota di un effetto di inversione dell’onere probatorio, o al telegramma privo dei requisiti dell’art. 2705 c.c.
  • Scritture contabili dell’imprenditore e del lavoratore autonomo (secondo comma): per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro e a prestazioni di servizi, anche verso soggetti non imprenditori, valgono gli estratti autentici delle scritture contabili previste dagli artt. 2214 e seguenti c.c. e di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché regolarmente tenute. L’estratto autentico è la riproduzione della scrittura munita di attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale, di regola il notaio.
  • Fatture elettroniche: per gli stessi crediti è ora prova scritta idonea la fattura elettronica trasmessa attraverso il Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, che garantisce data certa e provenienza del documento.

L’elenco non è esaustivo: resta ferma la nozione generale di prova scritta dell’art. 633 c.p.c., che comprende qualsiasi documento proveniente dal debitore o da terzi ritenuto idoneo dal giudice.

Profili applicativi

Il punto decisivo è la portata limitata di questa speciale idoneità probatoria. Essa opera soltanto nella fase monitoria, che si svolge senza contraddittorio; nel giudizio di opposizione riprendono vigore le regole generali sulla prova. Le scritture contabili, anche regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte (artt. 2709 e 2710 c.c.) e sono liberamente apprezzate dal giudice. La fattura, documento di formazione unilaterale, basta a ottenere il decreto ma, se il debitore contesta il rapporto o le prestazioni, il creditore deve provare il proprio diritto con gli ordinari mezzi di prova; può invece assumere valore probatorio se il debitore l’ha ricevuta e accettata senza contestazioni nel corso del rapporto.

Per il debitore che intende opporsi la regola pratica è chiara: la contestazione deve essere specifica e tempestiva, riferita all’esistenza del contratto, alla tipologia e all’esecuzione delle prestazioni e al prezzo. Una contestazione generica, ad esempio la mera denuncia della non conformità delle copie agli originali di un estratto conto, non basta a privare il documento di efficacia.

Errori frequenti del creditore sono la produzione di semplici copie delle scritture in luogo degli estratti autentici, l’utilizzo dei documenti del secondo comma per crediti che non derivano da somministrazioni o servizi, e l’affidamento esclusivo sulle fatture anche nel giudizio di opposizione, senza predisporre prove ulteriori (documenti di trasporto, ordini, corrispondenza, testimoni).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 18 gennaio 2013, n. 1275: la modifica del 1995, che ha esteso l’idoneità delle scritture contabili ai crediti per prestazioni di servizi, ha carattere innovativo e non si applica ai decreti emessi prima della sua entrata in vigore; nel giudizio di opposizione, comunque, fattura ed estratto non costituiscono prova a favore di chi li ha emessi.
  • Cassazione civile, sez. II, 15 settembre 2014, n. 19414: la speciale valenza probatoria prevista dall’art. 634 c.p.c. è circoscritta alla fase che si svolge senza contraddittorio e non si estende al giudizio di opposizione; le fatture contestate dal destinatario possono avere al più valore indiziario.
  • Cassazione civile, sez. II, 21 luglio 2015, n. 15332: la fattura commerciale è prova scritta idonea all’emissione del decreto e rende liquido il credito quantificandolo, ma nel giudizio di opposizione, se il debitore contesta an o quantum, il creditore deve dimostrare il proprio diritto con i mezzi ordinari.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 dicembre 2024, n. 32959: nel giudizio di opposizione il creditore può integrare con nuove prove la documentazione prodotta in sede monitoria; gli estratti conto bancari provano esistenza e ammontare del credito se il debitore non ne contesta specificamente le singole registrazioni, non bastando una contestazione generica della conformità delle copie.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 7 febbraio 2025, n. 3091: la fattura, atto a contenuto partecipativo, può provare le prestazioni solo se accettata senza contestazioni nel corso del rapporto; quando l’opponente contesta specificamente rapporto, lavori, esecuzione e prezzo, essa perde valenza probatoria autonoma.

Rapporti con altre norme

L’art. 634 c.p.c. si legge con l’art. 633 c.p.c., che fissa i presupposti generali, con l’art. 635 c.p.c. sui crediti dello Stato e degli enti pubblici e con l’art. 636 c.p.c. sulle parcelle dei professionisti. Sul piano sostanziale rilevano gli artt. 2214 e seguenti c.c. sulle scritture contabili, gli artt. 2709 e 2710 c.c. sulla loro efficacia probatoria, l’art. 1988 c.c. sulla promessa di pagamento e l’art. 2712 c.c. sulle riproduzioni meccaniche. Il valore dei documenti nel giudizio a cognizione piena è governato dall’art. 2697 c.c. e dalla disciplina dell’opposizione (art. 645 c.p.c.); la possibilità di ottenere la provvisoria esecuzione sulla base di determinati titoli è regolata dall’art. 642 c.p.c.