Art. 639 c.p.c. Ricorso per consegna di cose fungibili

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 639 c.p.c. completa la disciplina del procedimento d’ingiunzione per l’ipotesi, prevista dall’art. 633 c.p.c., in cui il creditore chieda non il pagamento di una somma di danaro, ma la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, cioè di beni individuati solo per genere, quantità e qualità (cereali, carburante, materiali edili, merci in serie). La norma impone al ricorrente di dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione del debitore.

La ratio è duplice. Da un lato, la dichiarazione rende certa e liquida, già nella fase monitoria, l’alternativa pecuniaria, così che il debitore sappia con quale somma può liberarsi e il decreto possa essere eseguito anche quando la consegna in natura non sia possibile o conveniente. Dall’altro, il controllo del giudice sulla proporzione della somma evita che il creditore lucri sull’inadempimento indicando un controvalore eccessivo. Il testo è quello originario del 1942 e conserva il riferimento al «consiglio provinciale delle corporazioni», organismo dell’ordinamento corporativo soppresso, le cui funzioni in materia di accertamento dei prezzi e degli usi sono oggi esercitate dalle camere di commercio.

Contenuto della disposizione

  • Presupposto: una domanda monitoria avente ad oggetto la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, fondata su prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.
  • Dichiarazione del ricorrente: il ricorso deve indicare la somma di danaro che il creditore accetterebbe in luogo della prestazione in natura, a definitiva liberazione del debitore.
  • Controllo del giudice: se ritiene la somma non proporzionata, prima di pronunciare può invitare il ricorrente a produrre un documento che attesti il valore delle cose (nel testo, il certificato del consiglio provinciale delle corporazioni; nella prassi attuale, listini, mercuriali o attestazioni camerali).
  • Contenuto del decreto: l’ingiunzione ordina la consegna delle cose fungibili e indica la somma con cui il debitore può liberarsi; ne risulta un’obbligazione con facoltà alternativa di natura processuale.

Profili applicativi

Ambito del monitorio per consegna. L’art. 633 c.p.c. consente il decreto ingiuntivo per la consegna di una cosa mobile determinata o di una quantità di cose fungibili, cioè per obbligazioni di dare. Non è invece ammesso per obbligazioni di fare. La distinzione ha dato luogo a un contrasto nella giurisprudenza di merito con riguardo ai documenti da formare: alcuni giudici hanno escluso il monitorio quando la consegna richiede una previa attività di elaborazione del documento; la Cassazione ha chiarito, con riferimento al diritto del cliente alla documentazione bancaria, che l’oggetto dell’obbligazione resta il documento da consegnare e quindi un dare, azionabile in via monitoria.

La somma alternativa. La dichiarazione è un requisito del ricorso; la sua mancanza consente al giudice di invitare il ricorrente a integrarlo o, in difetto, di rigettare la domanda ai sensi dell’art. 640 c.p.c. La somma deve corrispondere al valore di mercato delle cose al momento della domanda; una sproporzione evidente può essere rilevata d’ufficio. Nell’eventuale opposizione, il debitore può contestare tanto l’obbligo di consegna quanto la congruità della somma.

Esecuzione. Il creditore può procedere all’esecuzione per consegna (artt. 605 e seguenti c.p.c.) oppure, se la consegna non avviene, all’espropriazione per la somma indicata nel decreto, che costituisce credito liquido.

Errori frequenti. Omettere la dichiarazione della somma alternativa; indicare un controvalore privo di riferimento a prezzi di mercato documentati; utilizzare il monitorio per prestazioni che implicano un’attività di fare.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 28 marzo 2025, n. 8173: il diritto del cliente di ottenere dalla banca la copia della documentazione prevista dall’art. 119 del testo unico bancario ha ad oggetto la consegna documentale e configura un’obbligazione di dare, non di fare, sicché può essere tutelato con il decreto ingiuntivo, anche se la copia deve essere appositamente formata.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 22 maggio 2026, n. 15666: il diritto alla consegna di documentazione, anche quando questa debba essere formata o sia dematerializzata, non assume mai i caratteri di un’obbligazione di fare, perché oggetto dell’obbligazione resta il documento; esso può quindi essere azionato in via monitoria come consegna di cose mobili determinate.
  • Tribunale di Trieste, 12 maggio 2020, n. 242: il decreto ingiuntivo può avere ad oggetto, oltre al pagamento di una somma, la consegna di una cosa mobile determinata o di una quantità di cose fungibili, ma il termine «consegna» si riferisce alle sole prestazioni di dare; se il documento richiesto deve essere previamente elaborato, la pretesa implica un fare incompatibile con il monitorio (orientamento di merito superato, per i documenti, dalle pronunce di legittimità sopra indicate).

Rapporti con altre norme

L’art. 639 c.p.c. presuppone l’art. 633 c.p.c., che ammette il monitorio per la consegna di cose fungibili, e l’art. 634 c.p.c. sulla prova scritta; il giudice decide ai sensi degli artt. 640 e 641 c.p.c., e può concedere l’esecuzione provvisoria nei casi dell’art. 642 c.p.c., che parla espressamente di ingiunzione «di pagare o consegnare». Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 1178 c.c. sulle obbligazioni generiche e gli artt. 1285 e seguenti c.c. sulle obbligazioni alternative. L’esecuzione si svolge nelle forme degli artt. 605 e seguenti c.p.c. (consegna) o dell’espropriazione per la somma alternativa.