Art. 648 c.p.c. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.(103)

2. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.(38)

3. Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.

4. (178)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (38)

La Corte Costituzionale con sentenza 2-4 maggio 1984, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648”.

Aggiornamento (103)

Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.”

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 648 c.p.c. consente al creditore di ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo mentre è pendente l’opposizione. La norma evita che l’opposizione diventi uno strumento dilatorio: quando le difese del debitore non sono sorrette da prova scritta né di rapida soluzione, il creditore può agire subito in via esecutiva, senza attendere la sentenza. Il provvedimento ha natura interinale e anticipatoria, simile a quella cautelare, ed è destinato a essere assorbito dalla decisione di merito.

Il testo ha subito più interventi. Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha introdotto l’obbligo di concedere l’esecuzione provvisoria parziale per le somme non contestate. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 8, lett. d), in vigore dal 26 novembre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ha aggiunto l’ultimo comma, che permette di ottenere la decisione prima dell’udienza di comparizione in caso di urgenza.

Contenuto della disposizione

  • Concessione facoltativa: il giudice istruttore può concedere l’esecuzione provvisoria, con ordinanza non impugnabile, se l’opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta soluzione, cioè non presenta questioni risolvibili rapidamente senza istruttoria, e se il decreto non è già esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.
  • Concessione parziale obbligatoria: il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.
  • Concessione su cauzione: deve in ogni caso concederla se il creditore offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
  • Decisione anticipata: se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che il giudice decida prima dell’udienza di comparizione; il giudice provvede, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile.

Profili applicativi

La valutazione del giudice è sommaria: verifica la consistenza delle difese dell’opponente sulla base degli atti, senza anticipare la decisione. Per contrastare l’istanza, l’opponente deve offrire prova documentale dei fatti impeditivi o estintivi (ad esempio quietanze o contestazioni scritte coeve) o prospettare questioni di immediata soluzione. Le contestazioni generiche, anche se numerose, non bastano a impedire la concessione almeno parziale.

L’ordinanza, positiva o negativa, non è impugnabile: non con appello, non con ricorso straordinario per cassazione, non con regolamento di competenza, anche quando il giudice abbia delibato sommariamente questioni di competenza o di litispendenza per decidere sull’istanza. Può essere riesaminata solo con la sentenza che definisce il giudizio. Il provvedimento di concessione parziale non sostituisce il credito ingiunto con un credito diverso: rende eseguibile il decreto entro i limiti indicati.

La provvisoria esecuzione è anche il momento che, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, precede l’onere di avviare la procedura (si veda il commento all’art. 645 c.p.c.). Il decreto reso esecutivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c. è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 19 giugno 2014, n. 13942: l’ordinanza che concede l’esecuzione provvisoria del decreto opposto non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non è definitiva né decisoria: ha natura anticipatoria ed esaurisce i suoi effetti con la sentenza sull’opposizione, anche quando il giudice abbia delibato questioni di merito o pregiudiziali.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 dicembre 2011, n. 29379: l’ordinanza che concede l’esecuzione provvisoria parziale per le somme non contestate non è appellabile, non essendo sentenza né provvedimento abnorme, e non è equiparabile a una sentenza non definitiva sull’an.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 28 luglio 2016, n. 15729: l’ordinanza ex art. 648 c.p.c. ha natura cautelare in senso lato, è priva di decisorietà e definitività e non è impugnabile con regolamento di competenza, neppure se il giudice ha delibato un’eccezione di litispendenza.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 agosto 2023, n. 24102: non è impugnabile con regolamento di competenza l’ordinanza che concede la provvisoria esecuzione esaminando la competenza solo come presupposto della decisione, anche se indica quale sarebbe il giudice competente.

Rapporti con altre norme

L’art. 648 c.p.c. presuppone l’opposizione dell’art. 645 c.p.c. e si coordina con l’art. 642 c.p.c., che consente l’esecuzione provvisoria già con il decreto, e con l’art. 649 c.p.c., che ne disciplina la sospensione. Il decreto reso esecutivo consente l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.) e l’esecuzione forzata (art. 654 c.p.c.); gli effetti degli atti esecutivi in caso di accoglimento parziale dell’opposizione sono regolati dall’art. 653 c.p.c. Le modalità della cauzione sono regolate dall’art. 119 c.p.c.; l’obbligo di esecuzione parziale ha origine nel d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.