Art. 648 c.p.c. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.(103)
2. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.(38)
3. Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell’istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.
4. (178)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (38)
La Corte Costituzionale con sentenza 2-4 maggio 1984, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 648 comma secondo c.p.c. nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’art. 648 comma primo e la corrispondenza della offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso art. 648”.
Aggiornamento (103)
Il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002.”
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 648 c.p.c. consente al creditore di ottenere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo mentre è pendente l’opposizione. La norma evita che l’opposizione diventi uno strumento dilatorio: quando le difese del debitore non sono sorrette da prova scritta né di rapida soluzione, il creditore può agire subito in via esecutiva, senza attendere la sentenza. Il provvedimento ha natura interinale e anticipatoria, simile a quella cautelare, ed è destinato a essere assorbito dalla decisione di merito.
Il testo ha subito più interventi. Il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha introdotto l’obbligo di concedere l’esecuzione provvisoria parziale per le somme non contestate. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 8, lett. d), in vigore dal 26 novembre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ha aggiunto l’ultimo comma, che permette di ottenere la decisione prima dell’udienza di comparizione in caso di urgenza.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La valutazione del giudice è sommaria: verifica la consistenza delle difese dell’opponente sulla base degli atti, senza anticipare la decisione. Per contrastare l’istanza, l’opponente deve offrire prova documentale dei fatti impeditivi o estintivi (ad esempio quietanze o contestazioni scritte coeve) o prospettare questioni di immediata soluzione. Le contestazioni generiche, anche se numerose, non bastano a impedire la concessione almeno parziale.
L’ordinanza, positiva o negativa, non è impugnabile: non con appello, non con ricorso straordinario per cassazione, non con regolamento di competenza, anche quando il giudice abbia delibato sommariamente questioni di competenza o di litispendenza per decidere sull’istanza. Può essere riesaminata solo con la sentenza che definisce il giudizio. Il provvedimento di concessione parziale non sostituisce il credito ingiunto con un credito diverso: rende eseguibile il decreto entro i limiti indicati.
La provvisoria esecuzione è anche il momento che, nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, precede l’onere di avviare la procedura (si veda il commento all’art. 645 c.p.c.). Il decreto reso esecutivo ai sensi dell’art. 648 c.p.c. è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 648 c.p.c. presuppone l’opposizione dell’art. 645 c.p.c. e si coordina con l’art. 642 c.p.c., che consente l’esecuzione provvisoria già con il decreto, e con l’art. 649 c.p.c., che ne disciplina la sospensione. Il decreto reso esecutivo consente l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale (art. 655 c.p.c.) e l’esecuzione forzata (art. 654 c.p.c.); gli effetti degli atti esecutivi in caso di accoglimento parziale dell’opposizione sono regolati dall’art. 653 c.p.c. Le modalità della cauzione sono regolate dall’art. 119 c.p.c.; l’obbligo di esecuzione parziale ha origine nel d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.