Art. 645 c.p.c. Opposizione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638.
Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinchè il cancelliere ne prenda nota.
2. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
3. (178)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 645 c.p.c. disciplina l’opposizione, lo strumento con cui il debitore ingiunto attiva il contraddittorio che la fase monitoria ha differito. L’opposizione non è un’impugnazione del decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore, che prosegue il procedimento iniziato con il ricorso: il giudice non si limita a verificare se il decreto sia stato legittimamente emesso, ma accerta il rapporto controverso nella sua interezza, con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione.
Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, è stato sostituito dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 8, lett. c), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023. La riforma ha adeguato la norma al nuovo processo di cognizione della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149): il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito e, se segue il rito ordinario, l’anticipazione dell’udienza prevista dall’art. 163-bis, secondo comma, c.p.c. deve fissarla non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. In precedenza la legge 29 dicembre 2011, n. 218, aveva eliminato la riduzione a metà dei termini di comparizione, all’origine di un ampio contenzioso.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Onere della prova. Con l’opposizione non si inverte la posizione sostanziale delle parti. Il creditore opposto, convenuto in senso formale, resta attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito; l’opponente, attore formale, è convenuto in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Le difese dell’opponente che negano l’esistenza o l’esigibilità del credito sono eccezioni, non domande. Se il credito non risulta provato, il giudice revoca il decreto e rigetta la domanda del creditore, senza bisogno di una specifica domanda di accertamento negativo. Quando invece l’opponente propone una domanda riconvenzionale, ne diventa attore e ne sopporta l’onere probatorio.
Poteri delle parti. Dalla posizione sostanziale discendono conseguenze processuali precise. L’opponente che intende chiamare in causa un terzo deve chiedere al giudice l’autorizzazione, come un convenuto. L’opposto, come un attore, può modificare la domanda e, secondo le Sezioni Unite (Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 ottobre 2024, n. 26727, esaminata nel commento all’art. 633 c.p.c.), proporre domande alternative fondate sul medesimo interesse.
Costituzione dell’opponente. La mancata costituzione dell’opponente rende il decreto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., e la costituzione tardiva è equiparata alla mancata costituzione. La questione dei termini dimezzati, risolta dalle Sezioni Unite nel 2010 nel senso del dimezzamento automatico, è stata superata dalla legge n. 218 del 2011, che ha soppresso la riduzione dei termini di comparizione e, per i giudizi allora pendenti, ha limitato la riduzione del termine di costituzione al caso in cui l’opponente avesse assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario.
Mediazione obbligatoria. Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria l’onere di avviarla, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, grava sul creditore opposto; se questi non si attiva, la domanda è improcedibile e il decreto è revocato. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2020, è oggi codificato nell’art. 5-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Se il giudice onera erroneamente l’opponente e nessuno avvia la mediazione, il difetto di procedibilità si considera sanato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 645 c.p.c. presuppone gli artt. 638 e 641 c.p.c. per i luoghi di notificazione e il termine. Il giudizio segue gli artt. 163 e seguenti c.p.c. (in particolare gli artt. 163-bis, 165 e 269 c.p.c.) o i riti speciali degli artt. 447-bis e 409 e seguenti c.p.c. In pendenza dell’opposizione operano gli artt. 648 e 649 c.p.c. sull’esecuzione provvisoria; l’esito è regolato dagli artt. 647 e 653 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova e l’art. 5-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione nel giudizio di opposizione.