Art. 645 c.p.c. Opposizione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L’atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all’articolo 638.
Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deposita copia dell’atto nel fascicolo d’ufficio contenente il decreto affinchè il cancelliere ne prenda nota.

2. In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

3. (178)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 645 c.p.c. disciplina l’opposizione, lo strumento con cui il debitore ingiunto attiva il contraddittorio che la fase monitoria ha differito. L’opposizione non è un’impugnazione del decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore, che prosegue il procedimento iniziato con il ricorso: il giudice non si limita a verificare se il decreto sia stato legittimamente emesso, ma accerta il rapporto controverso nella sua interezza, con riferimento alla situazione esistente al momento della decisione.

Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, è stato sostituito dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, art. 3, comma 8, lett. c), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023. La riforma ha adeguato la norma al nuovo processo di cognizione della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149): il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito e, se segue il rito ordinario, l’anticipazione dell’udienza prevista dall’art. 163-bis, secondo comma, c.p.c. deve fissarla non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. In precedenza la legge 29 dicembre 2011, n. 218, aveva eliminato la riduzione a metà dei termini di comparizione, all’origine di un ampio contenzioso.

Contenuto della disposizione

  • Giudice competente: l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto. È una competenza funzionale e inderogabile, che non si modifica per connessione, continenza o litispendenza.
  • Forma e notificazione: l’atto introduttivo, di regola una citazione (un ricorso nei riti che lo prevedono, come lavoro e locazioni), è notificato al ricorrente nei luoghi indicati dall’art. 638 c.p.c., quindi presso il suo difensore. Contestualmente l’ufficiale giudiziario ne deposita copia nel fascicolo d’ufficio, perché il cancelliere ne prenda nota.
  • Rito: il giudizio segue le norme del processo di cognizione; nel rito ordinario il creditore opposto può ottenere un’udienza ravvicinata grazie alla regola speciale sull’anticipazione.
  • Termine: l’opposizione va proposta nel termine fissato nel decreto ai sensi dell’art. 641 c.p.c.

Profili applicativi

Onere della prova. Con l’opposizione non si inverte la posizione sostanziale delle parti. Il creditore opposto, convenuto in senso formale, resta attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito; l’opponente, attore formale, è convenuto in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Le difese dell’opponente che negano l’esistenza o l’esigibilità del credito sono eccezioni, non domande. Se il credito non risulta provato, il giudice revoca il decreto e rigetta la domanda del creditore, senza bisogno di una specifica domanda di accertamento negativo. Quando invece l’opponente propone una domanda riconvenzionale, ne diventa attore e ne sopporta l’onere probatorio.

Poteri delle parti. Dalla posizione sostanziale discendono conseguenze processuali precise. L’opponente che intende chiamare in causa un terzo deve chiedere al giudice l’autorizzazione, come un convenuto. L’opposto, come un attore, può modificare la domanda e, secondo le Sezioni Unite (Cassazione civile, Sezioni Unite, 15 ottobre 2024, n. 26727, esaminata nel commento all’art. 633 c.p.c.), proporre domande alternative fondate sul medesimo interesse.

Costituzione dell’opponente. La mancata costituzione dell’opponente rende il decreto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., e la costituzione tardiva è equiparata alla mancata costituzione. La questione dei termini dimezzati, risolta dalle Sezioni Unite nel 2010 nel senso del dimezzamento automatico, è stata superata dalla legge n. 218 del 2011, che ha soppresso la riduzione dei termini di comparizione e, per i giudizi allora pendenti, ha limitato la riduzione del termine di costituzione al caso in cui l’opponente avesse assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario.

Mediazione obbligatoria. Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria l’onere di avviarla, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, grava sul creditore opposto; se questi non si attiva, la domanda è improcedibile e il decreto è revocato. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2020, è oggi codificato nell’art. 5-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Se il giudice onera erroneamente l’opponente e nessuno avvia la mediazione, il difetto di procedibilità si considera sanato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19596: nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso monitorio, decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sull’opposto, attore in senso sostanziale; in caso di inerzia, all’improcedibilità segue la revoca del decreto, soluzione preferita anche perché non fa perdere al debitore il diritto di difesa.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 9 settembre 2010, n. 19246: la costituzione tardiva dell’opponente equivale a mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione, data la specialità dell’art. 647 c.p.c.; la sentenza affermava inoltre il dimezzamento automatico dei termini, regola poi superata dalla legge n. 218 del 2011.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 16 marzo 2023, n. 7707: l’art. 2 della legge n. 218 del 2011 è norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c. e si applica ai giudizi allora pendenti; la riduzione del termine di costituzione opera solo se l’opponente ha assegnato un termine a comparire inferiore a quello ordinario.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 ottobre 2023, n. 28343: il rischio della mancata prova dei fatti costitutivi grava sull’opposto, attore in senso sostanziale, e non sull’opponente per il solo fatto che abbia instaurato il giudizio; chi chiede la restituzione di una somma asseritamente data a mutuo deve provare il contratto.
  • Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 4 marzo 2021, n. 6061: l’opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul medesimo oggetto del monitorio; basta che l’opposto resista e chieda la conferma del decreto, e il giudice che ritenga il credito non provato revoca il decreto e rigetta la domanda.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 marzo 2024, n. 6503: l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può citare direttamente un terzo, ma deve chiedere l’autorizzazione del giudice ex art. 269 c.p.c.; la chiamata non autorizzata non è sanabile per raggiungimento dello scopo.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 luglio 2024, n. 19556: la competenza del giudice dell’opposizione è funzionale e inderogabile e non si modifica per connessione; anche se ritiene incompetente il giudice del monitorio, il giudice dell’opposizione deve pronunciarsi sulla validità del decreto.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 30 aprile 2026, n. 12094: l’onere di avviare la mediazione grava sull’opposto, come ora prevede l’art. 5-bis del d.lgs. n. 28 del 2010; se il giudice onera erroneamente l’opponente, il mancato esperimento si traduce in un mancato rilievo del difetto di procedibilità, che resta sanato.

Rapporti con altre norme

L’art. 645 c.p.c. presuppone gli artt. 638 e 641 c.p.c. per i luoghi di notificazione e il termine. Il giudizio segue gli artt. 163 e seguenti c.p.c. (in particolare gli artt. 163-bis, 165 e 269 c.p.c.) o i riti speciali degli artt. 447-bis e 409 e seguenti c.p.c. In pendenza dell’opposizione operano gli artt. 648 e 649 c.p.c. sull’esecuzione provvisoria; l’esito è regolato dagli artt. 647 e 653 c.p.c. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova e l’art. 5-bis del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione nel giudizio di opposizione.