Art. 546 Codice Navigazione Effetti dell’abbandono

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se la validità dell’abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell’assicuratore, ovvero se la validità dell’abbandono è stata giudizialmente riconosciuta, l’assicurato ha diritto a percepire l’indennità per perdita totale.

2. La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell’articolo precedente si trasferiscono all’assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione d’abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell’abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l’assicuratore dichiari all’assicurato di non volerne profittare.

3. La dichiarazione dell’assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell’assicurato nelle forme richieste dall’articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.