Art. 525 Codice Navigazione Vizio occulto della nave

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall’assicurato con la normale diligenza.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.