Art. 526 Codice Navigazione Contribuzione in avaria comune
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall’assicurato per contribuzione in avaria comune.
1. L’assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall’assicurato per contribuzione in avaria comune.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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