Art. 544 Codice Navigazione Comunicazioni da farsi dall’assicurato nel dichiarare l’abbandono

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel dichiarare l’abbandono, l’assicurato deve comunicare all’assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.

2. In mancanza, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell’indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall’assicurato.

3. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l’assicurato perde ogni dir itto derivante dal contratto d’assicurazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.