Art. 545 Codice Navigazione Oggetto dell’abbandono

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.

2. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l’assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all’abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all’assicurato verso terzi.

3. Se l’assicurazione non copre l’intero valore assicurabile della cosa, l’abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.