Art. 538 Codice Navigazione Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel calcolo dell’indennità dovuta dall’assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l’armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell’articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.