Art. 538 Codice Navigazione Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Nel calcolo dell’indennità dovuta dall’assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l’armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell’articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.