Art. 521 Codice Navigazione Rischi della navigazione

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Sono a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.