Art. 521 Codice Navigazione Rischi della navigazione
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Sono a carico dell’assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.