Art. 542 Codice Navigazione Abbandono del nolo

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicurato può abbandonare all’assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l’assicurato;
b) quando la nave si presume perita.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.