Art. 542 Codice Navigazione Abbandono del nolo
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. L’assicurato può abbandonare all’assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l’indennità per perdita totale nei seguenti casi:
a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l’assicurato;
b) quando la nave si presume perita.