Art. 537 Codice Navigazione Indennità per contributi di avaria comune

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Nel calcolo dell’indennità dovuta dall’assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell’assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l’assicurazione è stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima.

2. L’ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell’assicurato dal regolamento d’avaria, purché dell’inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all’assicuratore, prima dell’adunanza di discussione di cui all’articolo 614 o della stipula del chirografo d’avaria, in modo che l’assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.