Art. 532 Codice Navigazione Durata dell’assicurazione delle merci

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. L’assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione.

2. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall’arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l’assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno.

3. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa nell’assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni.

4. L’assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall’ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.