Art. 539 Codice Navigazione Sinistri successivi
Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327
1. Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell’assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell’indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all’assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.