Art. 539 Codice Navigazione Sinistri successivi

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell’assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell’indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all’assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.