Art. 517 Codice Navigazione Circolazione dell’assicurazione delle merci

Codice della navigazione – R.D. 30 marzo 1942, n. 327

1. In caso di cambiamento della persona dell’assicurato, l’assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all’assicuratore; e tanto quest’ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.