Art. 15 disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell’articolo precedente queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell’ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui è necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

2. I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non è attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

3. Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l’inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

4. Copia dell’inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all’autorità governativa.

5. I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell’art. 31 del codice, provocando, quando è necessario, le disposizioni dell’autorità governativa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.