Art. 337 c.c. Vigilanza del giudice tutelare

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.