Art. 332 c.c. Reintegrazione nella responsabilità genitoriale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.