1. Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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