Art. 317-bis c.c. Rapporti con gli ascendenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 317-bis c.c. riconosce agli ascendenti, in primo luogo ai nonni, il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e appresta lo strumento giudiziale per farlo valere quando venga loro impedito. Il testo attuale è stato introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219); in precedenza l’articolo regolava l’esercizio della potestà sui figli naturali, materia oggi assorbita dall’art. 316 c.c.

La norma è lo specchio dell’art. 315-bis, secondo comma, c.c., che attribuisce al figlio il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, e dell’art. 337-ter c.c., che nella crisi della coppia tutela la relazione del minore con gli ascendenti di entrambi i rami. Il diritto dei nonni è riconosciuto in coerenza con l’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma resta strumentale al benessere del nipote.

Contenuto della disposizione

  • Titolarità (primo comma): il diritto spetta agli ascendenti verso i nipoti minorenni; la giurisprudenza lo estende a chi affianchi stabilmente il nonno biologico, come il coniuge o il convivente, che abbia instaurato con il minore una relazione affettiva stabile e benefica.
  • Contenuto: rapporti significativi, cioè una relazione positiva e arricchente per il minore, non un mero diritto di visita.
  • Tutela giudiziale (secondo comma): l’ascendente al quale sia impedito l’esercizio del diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, che adotta i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
  • Procedimento: il richiamo all’art. 336, secondo comma, c.c. comporta un procedimento camerale in cui il giudice assume informazioni e sente il pubblico ministero; oggi si applicano le regole del rito unificato per persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis ss. c.p.c.).

Profili applicativi

Il punto decisivo è che il diritto degli ascendenti non è incondizionato. Quando i genitori si oppongono, il giudice non stabilisce chi tra genitori e nonni abbia ragione, ma se e come la frequentazione possa inserirsi nel progetto educativo del minore, attraverso una cooperazione utile con i genitori, che restano i titolari della responsabilità. Non basta constatare che gli incontri non arrecano danno: occorre accertare in positivo il vantaggio che il minore ne trae.

La conflittualità tra nonni e genitori, di per sé, non preclude la frequentazione, ma può giustificarne una regolamentazione prudente, con incontri modulati o mediati dai servizi sociali, oppure, se gli adulti assumono iniziative educative autonome e destabilizzanti, la sua limitazione. Nessuna frequentazione può essere imposta contro la volontà del nipote che abbia compiuto dodici anni o sia capace di discernimento: per l’ascolto si rinvia agli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. Rileva anche la disponibilità dell’ascendente a collaborare, per esempio aderendo ai percorsi di sostegno proposti.

Gli ascendenti non sono parti necessarie nei giudizi di separazione o affidamento, ma possono intervenirvi per far valere il proprio diritto; i provvedimenti emessi sul loro ricorso hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, cioè sono stabili finché non mutano i fatti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n. 2881: a fronte dell’opposizione dei genitori il giudice deve verificare in positivo il beneficio del minore e la capacità degli ascendenti di cooperare al progetto educativo; il carattere significativo del rapporto esige spontaneità, sicché nessuna frequentazione può essere imposta al minore capace di discernimento che la rifiuti.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 19 febbraio 2026, n. 3721: è errato disporre la ripresa dei rapporti con gli ascendenti sulla base della sola assenza di pregiudizio per il minore; il limite è positivo, legato all’interesse a una crescita piena ed equilibrata.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 luglio 2022, n. 21895: la mera conflittualità tra l’ascendente e uno dei genitori non è di per sé ostativa alla frequentazione, in assenza di elementi concreti sull’inidoneità dell’ascendente o sul pregiudizio per il minore; i provvedimenti ex art. 317-bis c.c. sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 23 novembre 2022, n. 34566: il diritto spetta anche al coniuge o convivente del nonno biologico che abbia instaurato con il minore una relazione stabile e benefica; l’opposizione del genitore dettata solo dal conflitto con l’altro genitore non è ostativa.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 19 novembre 2024, n. 29685: la volontà contraria dei nipoti, l’assenza di un legame affettivo e il rifiuto della nonna di aderire al percorso di sostegno possono giustificare il rigetto della domanda; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, 20 agosto 2026, n. 24717: la posizione degli ascendenti è derivata e recessiva rispetto a quella dei genitori; i provvedimenti temporanei sulla frequentazione non rientrano tra quelli ricorribili ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., e nei procedimenti limitati al diritto di visita non è obbligatoria la nomina del curatore speciale del minore.

Rapporti con altre norme

L’art. 317-bis c.c. è complementare all’art. 315-bis c.c. e all’art. 337-ter, primo comma, c.c., che tutelano il rapporto del minore con gli ascendenti nella prospettiva del figlio. Il procedimento richiama l’art. 336 c.c. e si svolge secondo gli artt. 473-bis e seguenti c.p.c., con la competenza territoriale ancorata alla residenza abituale del minore (art. 473-bis.11 c.p.c.). Se i comportamenti dei genitori sono gravemente pregiudizievoli, possono venire in rilievo anche i provvedimenti degli artt. 330 e 333 c.c. Il fondamento sovranazionale è nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.