Art. 317-bis c.c. Rapporti con gli ascendenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
2. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 317-bis c.c. riconosce agli ascendenti, in primo luogo ai nonni, il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e appresta lo strumento giudiziale per farlo valere quando venga loro impedito. Il testo attuale è stato introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, attuativo della riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219); in precedenza l’articolo regolava l’esercizio della potestà sui figli naturali, materia oggi assorbita dall’art. 316 c.c.
La norma è lo specchio dell’art. 315-bis, secondo comma, c.c., che attribuisce al figlio il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, e dell’art. 337-ter c.c., che nella crisi della coppia tutela la relazione del minore con gli ascendenti di entrambi i rami. Il diritto dei nonni è riconosciuto in coerenza con l’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma resta strumentale al benessere del nipote.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il punto decisivo è che il diritto degli ascendenti non è incondizionato. Quando i genitori si oppongono, il giudice non stabilisce chi tra genitori e nonni abbia ragione, ma se e come la frequentazione possa inserirsi nel progetto educativo del minore, attraverso una cooperazione utile con i genitori, che restano i titolari della responsabilità. Non basta constatare che gli incontri non arrecano danno: occorre accertare in positivo il vantaggio che il minore ne trae.
La conflittualità tra nonni e genitori, di per sé, non preclude la frequentazione, ma può giustificarne una regolamentazione prudente, con incontri modulati o mediati dai servizi sociali, oppure, se gli adulti assumono iniziative educative autonome e destabilizzanti, la sua limitazione. Nessuna frequentazione può essere imposta contro la volontà del nipote che abbia compiuto dodici anni o sia capace di discernimento: per l’ascolto si rinvia agli artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. Rileva anche la disponibilità dell’ascendente a collaborare, per esempio aderendo ai percorsi di sostegno proposti.
Gli ascendenti non sono parti necessarie nei giudizi di separazione o affidamento, ma possono intervenirvi per far valere il proprio diritto; i provvedimenti emessi sul loro ricorso hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus, cioè sono stabili finché non mutano i fatti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 317-bis c.c. è complementare all’art. 315-bis c.c. e all’art. 337-ter, primo comma, c.c., che tutelano il rapporto del minore con gli ascendenti nella prospettiva del figlio. Il procedimento richiama l’art. 336 c.c. e si svolge secondo gli artt. 473-bis e seguenti c.p.c., con la competenza territoriale ancorata alla residenza abituale del minore (art. 473-bis.11 c.p.c.). Se i comportamenti dei genitori sono gravemente pregiudizievoli, possono venire in rilievo anche i provvedimenti degli artt. 330 e 333 c.c. Il fondamento sovranazionale è nell’art. 8 CEDU e nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.