Art. 335 c.c. Riammissione nell’esercizio dell’amministrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una e nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.