Art. 317 c.c. Impedimento di uno dei genitori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

2. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.