Art. 326 c.c. Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

2. L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.