Art. 320 c.c. Rappresentanza e amministrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
2. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.
3. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.
4. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.
5. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.(321)(322)
6. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 320 c.c. si colloca nel titolo IX del libro primo, dedicato alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio, e disciplina il versante patrimoniale di tale responsabilità: la rappresentanza legale del figlio minore negli atti civili e l’amministrazione dei suoi beni. Il minore, privo della capacità di agire, non può compiere da sé atti giuridicamente rilevanti; la legge affida perciò ai genitori il potere di agire in suo nome, bilanciandolo con un sistema di controlli giudiziali che cresce con il rischio dell’atto per il patrimonio del figlio.
La ratio è duplice: assicurare la continuità della gestione patrimoniale del minore senza appesantire gli atti correnti e, al tempo stesso, impedire che decisioni capaci di incidere in modo rilevante sul suo patrimonio siano assunte senza un vaglio esterno. Il lessico attuale, che parla di responsabilità genitoriale in luogo della vecchia potestà, discende dalla riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), che ha unificato lo stato di figlio e ridefinito la posizione dei genitori in chiave di doveri più che di poteri. Sulla norma è poi intervenuto il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati successivamente: nel testo vigente anche l’autorizzazione alla continuazione dell’impresa commerciale spetta al giudice tutelare.
Contenuto della disposizione
La norma individua anzitutto i titolari della rappresentanza: i genitori congiuntamente, oppure quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. La rappresentanza riguarda i figli nati e i nascituri e dura fino alla maggiore età o all’emancipazione. Sul piano operativo la disposizione distingue tre fasce di atti.
In caso di disaccordo tra i genitori o di esercizio difforme dalle decisioni concordate si applica l’art. 316 c.c., che rimette al giudice l’individuazione della soluzione più rispondente all’interesse del figlio. L’ultimo comma regola il conflitto di interessi patrimoniali: se il contrasto investe i figli tra loro, oppure i figli ed entrambi i genitori o il genitore esercente in via esclusiva, il giudice tutelare nomina un curatore speciale; se riguarda un solo genitore, la rappresentanza spetta in via esclusiva all’altro.
Profili applicativi
La questione pratica centrale è la qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario, poiché da essa dipende la necessità dell’autorizzazione. La giurisprudenza adotta un criterio cumulativo: è ordinario l’atto utile alla conservazione del patrimonio, di valore contenuto rispetto al patrimonio complessivo e con un margine di rischio modesto; in mancanza anche di uno solo di questi caratteri l’atto è straordinario. Ne deriva che uno stesso tipo negoziale, come la transazione di una lite risarcitoria, può collocarsi nell’una o nell’altra categoria a seconda del peso economico e personale della pretesa.
L’atto straordinario compiuto senza autorizzazione non è nullo né inesistente, ma annullabile, e l’annullamento può essere chiesto soltanto dal genitore che ha agito in rappresentanza del figlio, dal figlio stesso o dai suoi eredi, non dalla controparte o da terzi (art. 322 c.c.). Errore ricorrente è sottovalutare il requisito dell’autorizzazione per atti apparentemente vantaggiosi, come l’accettazione di una donazione o di un immobile intestato al minore: anche in questi casi il controllo del giudice tutelare è necessario. Nelle donazioni dei genitori ai figli minori, spesso inserite negli accordi di separazione, sussiste inoltre conflitto di interessi e occorre il curatore speciale.
Il provvedimento autorizzativo ha natura di volontaria giurisdizione: è revocabile e modificabile, non decide su diritti e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 316 c.c. definisce la responsabilità genitoriale e il rimedio al disaccordo; l’art. 321 c.c. consente al giudice di nominare un curatore speciale quando i genitori non possono o non vogliono compiere atti nell’interesse del figlio; l’art. 322 c.c. disciplina l’annullabilità degli atti compiuti in violazione dell’art. 320 c.c.; l’art. 324 c.c. regola l’usufrutto legale dei genitori. Per l’accettazione dell’eredità devoluta al minore operano gli artt. 471 e 489 c.c., che impongono il beneficio d’inventario. Sul piano processuale, la rappresentanza in giudizio dell’incapace segue gli artt. 75 e 78 c.p.c., mentre il procedimento autorizzativo davanti al giudice tutelare è di volontaria giurisdizione. Disciplina parallela è dettata per il tutore dagli artt. 374 e 375 c.c.