Art. 320 c.c. Rappresentanza e amministrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.

2. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316.

3. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

4. I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

5. L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare.(321)(322)

6. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (321)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (322)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 320 c.c. si colloca nel titolo IX del libro primo, dedicato alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio, e disciplina il versante patrimoniale di tale responsabilità: la rappresentanza legale del figlio minore negli atti civili e l’amministrazione dei suoi beni. Il minore, privo della capacità di agire, non può compiere da sé atti giuridicamente rilevanti; la legge affida perciò ai genitori il potere di agire in suo nome, bilanciandolo con un sistema di controlli giudiziali che cresce con il rischio dell’atto per il patrimonio del figlio.

La ratio è duplice: assicurare la continuità della gestione patrimoniale del minore senza appesantire gli atti correnti e, al tempo stesso, impedire che decisioni capaci di incidere in modo rilevante sul suo patrimonio siano assunte senza un vaglio esterno. Il lessico attuale, che parla di responsabilità genitoriale in luogo della vecchia potestà, discende dalla riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), che ha unificato lo stato di figlio e ridefinito la posizione dei genitori in chiave di doveri più che di poteri. Sulla norma è poi intervenuto il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con effetto dal 28 febbraio 2023 per i procedimenti instaurati successivamente: nel testo vigente anche l’autorizzazione alla continuazione dell’impresa commerciale spetta al giudice tutelare.

Contenuto della disposizione

La norma individua anzitutto i titolari della rappresentanza: i genitori congiuntamente, oppure quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. La rappresentanza riguarda i figli nati e i nascituri e dura fino alla maggiore età o all’emancipazione. Sul piano operativo la disposizione distingue tre fasce di atti.

  • Atti di ordinaria amministrazione: possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore, con l’eccezione dei contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento (per esempio una locazione), che richiedono l’agire congiunto.
  • Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione: alienare, ipotecare o dare in pegno beni del figlio, accettare o rinunziare a eredità o legati, accettare donazioni, sciogliere comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali, nonché promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti. Sono consentiti solo per necessità o utilità evidente del figlio e previa autorizzazione del giudice tutelare. L’elenco è esemplificativo.
  • Riscossione di capitali ed esercizio d’impresa: i capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, che ne stabilisce l’impiego; l’impresa commerciale può essere continuata solo con autorizzazione.

In caso di disaccordo tra i genitori o di esercizio difforme dalle decisioni concordate si applica l’art. 316 c.c., che rimette al giudice l’individuazione della soluzione più rispondente all’interesse del figlio. L’ultimo comma regola il conflitto di interessi patrimoniali: se il contrasto investe i figli tra loro, oppure i figli ed entrambi i genitori o il genitore esercente in via esclusiva, il giudice tutelare nomina un curatore speciale; se riguarda un solo genitore, la rappresentanza spetta in via esclusiva all’altro.

Profili applicativi

La questione pratica centrale è la qualificazione dell’atto come ordinario o straordinario, poiché da essa dipende la necessità dell’autorizzazione. La giurisprudenza adotta un criterio cumulativo: è ordinario l’atto utile alla conservazione del patrimonio, di valore contenuto rispetto al patrimonio complessivo e con un margine di rischio modesto; in mancanza anche di uno solo di questi caratteri l’atto è straordinario. Ne deriva che uno stesso tipo negoziale, come la transazione di una lite risarcitoria, può collocarsi nell’una o nell’altra categoria a seconda del peso economico e personale della pretesa.

L’atto straordinario compiuto senza autorizzazione non è nullo né inesistente, ma annullabile, e l’annullamento può essere chiesto soltanto dal genitore che ha agito in rappresentanza del figlio, dal figlio stesso o dai suoi eredi, non dalla controparte o da terzi (art. 322 c.c.). Errore ricorrente è sottovalutare il requisito dell’autorizzazione per atti apparentemente vantaggiosi, come l’accettazione di una donazione o di un immobile intestato al minore: anche in questi casi il controllo del giudice tutelare è necessario. Nelle donazioni dei genitori ai figli minori, spesso inserite negli accordi di separazione, sussiste inoltre conflitto di interessi e occorre il curatore speciale.

Il provvedimento autorizzativo ha natura di volontaria giurisdizione: è revocabile e modificabile, non decide su diritti e non è quindi impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 luglio 2022, n. 22662: sono di ordinaria amministrazione gli atti che presentano insieme utilità conservativa, valore economico non elevato e rischio modesto; l’atto straordinario privo di autorizzazione è soltanto annullabile, su iniziativa del genitore che ha agito o del figlio, e la mera controdichiarazione che riconosce la natura donativa di un acquisto non costituisce atto di straordinaria amministrazione.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8720: la transazione sul risarcimento del danno subito dal minore è atto di straordinaria amministrazione, e richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, quando il pregiudizio per natura ed entità possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del danneggiato.
  • Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3906: l’autorizzazione del giudice tutelare, necessaria anche per l’acquisto di beni o diritti reali in favore del minore, è priva di definitività e decisorietà, sicché contro di essa non è ammesso ricorso straordinario per cassazione.
  • Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 2011, n. 10654: autorizzata la continuazione dell’impresa commerciale del minore, i singoli atti di esercizio dell’impresa, come l’apertura di credito, non necessitano di specifiche autorizzazioni, pena la paralisi dell’attività.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 giugno 2007, n. 13154: l’autorizzazione alla continuazione dell’impresa copre soltanto gli atti funzionalmente collegati al suo esercizio; ne resta esclusa, e va annullata, la vendita di una partecipazione societaria priva di tale collegamento.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 marzo 2017, n. 7889: il curatore speciale nominato per il conflitto di interessi svolge funzioni identiche a quelle del genitore sostituito e, nei limiti dell’affare, rappresenta il minore anche nei giudizi che sorgono dall’atto, come la revocatoria della donazione per cui fu nominato.
  • Cassazione civile, sez. II, 27 luglio 2012, n. 13512: se il conflitto riguarda un solo genitore, la rappresentanza si concentra automaticamente nell’altro senza necessità di curatore speciale; il conflitto va verificato in astratto ed ex ante, secondo la materia del contendere.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 gennaio 2016, n. 1721: la mancata nomina del curatore speciale non comporta nullità del processo quando il conflitto resti meramente potenziale e non emerga un pregiudizio concreto per il minore, specie se questi, divenuto maggiorenne, conferma le scelte difensive compiute in suo nome. Nella stessa direzione, più marcatamente orientata alla verifica in concreto, Cassazione civile, sez. II, 30 aprile 2018, n. 10354.

Rapporti con altre norme

L’art. 316 c.c. definisce la responsabilità genitoriale e il rimedio al disaccordo; l’art. 321 c.c. consente al giudice di nominare un curatore speciale quando i genitori non possono o non vogliono compiere atti nell’interesse del figlio; l’art. 322 c.c. disciplina l’annullabilità degli atti compiuti in violazione dell’art. 320 c.c.; l’art. 324 c.c. regola l’usufrutto legale dei genitori. Per l’accettazione dell’eredità devoluta al minore operano gli artt. 471 e 489 c.c., che impongono il beneficio d’inventario. Sul piano processuale, la rappresentanza in giudizio dell’incapace segue gli artt. 75 e 78 c.p.c., mentre il procedimento autorizzativo davanti al giudice tutelare è di volontaria giurisdizione. Disciplina parallela è dettata per il tutore dagli artt. 374 e 375 c.c.