Art. 318 c.c. Abbandono della casa del genitore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.