1. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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