Art. 333 c.c. Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

2. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

Testo in vigore dal 27 aprile 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 333 c.c. appartiene al titolo IX del libro primo, dedicato alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio, e completa il sistema dei cosiddetti provvedimenti de potestate (oggi de responsabilitate), insieme agli artt. 330 e 336 c.c. Mentre l’art. 330 c.c. disciplina la decadenza dalla responsabilità genitoriale, misura più grave riservata alle violazioni con grave pregiudizio per il figlio, l’art. 333 c.c. consente al giudice di intervenire quando la condotta del genitore, pur non giustificando la decadenza, risulti comunque pregiudizievole.

La norma esprime il principio di gradualità degli interventi a tutela del minore: tra la piena autonomia educativa dei genitori, garantita dall’art. 30 Cost., e la misura estrema della decadenza, il legislatore affida al giudice una gamma aperta di strumenti calibrati sul caso concreto. La previsione dell’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore è stata introdotta dalla legge 28 marzo 2001, n. 149; la riforma della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219 e d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) ha sostituito la nozione di potestà con quella di responsabilità genitoriale.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della fattispecie sono i seguenti:

  • presupposto: una condotta di uno o di entrambi i genitori, attiva od omissiva, che appaia pregiudizievole al figlio, senza raggiungere la soglia richiesta per la decadenza;
  • contenuto dei provvedimenti: il giudice adotta, secondo le circostanze, i provvedimenti convenienti, formula volutamente atipica che comprende prescrizioni ai genitori, affidamento ai servizi sociali, percorsi di sostegno alla genitorialità, incontri protetti, limitazioni di singoli poteri decisionali;
  • misure tipizzate: l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare, con collocamento presso parenti, famiglie affidatarie o comunità, oppure l’allontanamento del genitore o convivente maltrattante o abusante;
  • revocabilità: i provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento, coerentemente con la loro funzione di tutela dinamica dell’interesse del minore.

Il procedimento è regolato dall’art. 336 c.c., che individua i soggetti legittimati (l’altro genitore, i parenti, il pubblico ministero), prevede l’adozione di provvedimenti temporanei urgenti e impone l’assistenza di un difensore per genitori e minore. Sul piano processuale si applica il rito unitario in materia di persone, minorenni e famiglie introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.).

Profili applicativi

La casistica comprende l’elevata conflittualità tra genitori con strumentalizzazione dei figli, l’ostacolo sistematico ai rapporti con l’altro genitore, l’inadempimento degli obblighi di istruzione, la trascuratezza nelle cure, il rifiuto di collaborare con i servizi sociali. La valutazione deve fondarsi su fatti concreti e, se si ricorre a indizi, su elementi gravi, precisi e concordanti; non bastano giudizi astratti sulla personalità del genitore.

Le misure vanno graduate: prima quelle che preservano i legami familiari (prescrizioni, sostegno domiciliare, collocamento presso parenti, regimi semiresidenziali), poi, come extrema ratio, il collocamento in comunità. Particolare rilievo assume l’ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni o sia capace di discernimento, il cui rifiuto o la cui omissione va motivato.

Questione delicata è l’impugnabilità: il decreto della Corte d’appello sul reclamo è ricorribile per cassazione quando incida in modo tendenzialmente stabile sulla responsabilità genitoriale, mentre non lo sono le statuizioni meramente provvisorie e interlocutorie.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 giugno 2026, n. 17219: la limitazione della responsabilità genitoriale presuppone una valutazione di non affidabilità del genitore, fondata su un inadempimento di particolare importanza che abbia arrecato o possa arrecare grave pregiudizio al figlio; anche la condotta omissiva e oppositiva ai percorsi di sostegno predisposti dai servizi sociali può giustificarla.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 luglio 2024, n. 19101: l’omesso svolgimento degli esami annuali di idoneità nell’istruzione parentale, unito all’isolamento sociale del minore e al rifiuto di collaborare, integra una condotta pregiudizievole; le misure vanno graduate, privilegiando il collocamento presso parenti o regimi semiresidenziali e riservando l’allontanamento più drastico all’ultima istanza.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 19 settembre 2022, n. 27346: il diritto alla bigenitorialità può essere limitato solo all’esito di un rigoroso accertamento del pregiudizio che la relazione con uno dei genitori arrechi al minore, e non per effetto delle scelte unilaterali dell’altro; i comportamenti ostativi protratti oltre un limite ragionevole e non adeguatamente contrastati rischiano di cristallizzare arbitrariamente l’assenza di una figura genitoriale.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 19 marzo 2024, n. 7311: il decreto della Corte d’appello in materia di provvedimenti ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. è ricorribile per cassazione quando abbia carattere decisorio e incida in modo tendenzialmente stabile sulla responsabilità genitoriale, essendo idoneo al giudicato rebus sic stantibus.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4420: è ricorribile anche il decreto che conferma il collocamento in comunità con rivalutazione a termine, per l’incidenza sul diritto alla vita familiare; per il minore infradodicenne opera una presunzione di non discernimento, superabile solo con elementi concreti allegati dalle parti.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 ottobre 2022, n. 30457: i provvedimenti limitativi adottati in via provvisoria nei giudizi sulla crisi familiare sono di regola privi di decisorietà e definitività; la Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della loro ricorribilità quando, di fatto, possano compromettere in modo definitivo i diritti del minore.
  • Cassazione civile, sez. I, 7 maggio 2015, n. 9203: secondo l’orientamento allora prevalente, i provvedimenti ai sensi dell’art. 333 c.c. non erano ricorribili per cassazione, in quanto revocabili in ogni momento anche senza sopravvenienze; indirizzo poi superato dalla giurisprudenza successiva sopra richiamata.

Rapporti con altre norme

L’art. 333 c.c. presuppone i doveri dei genitori delineati dagli artt. 315-bis e 316 c.c. e si colloca tra l’art. 330 c.c. (decadenza) e l’art. 332 c.c. (reintegrazione); l’art. 336 c.c. ne disciplina il procedimento e l’art. 336-bis c.c. l’ascolto del minore. La competenza è ripartita dall’art. 38 disp. att. c.c. tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, quando sia pendente un giudizio di separazione, divorzio o sulla responsabilità genitoriale. Il raccordo con gli artt. 337-bis e seguenti c.c. riguarda l’affidamento dei figli nella crisi della coppia; gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono previsti dagli artt. 342-bis e 342-ter c.c. Quando il pregiudizio si traduca in abbandono, opera la legge 4 maggio 1983, n. 184 sull’adozione. Sul piano sovranazionale rilevano l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.