Art. 334 c.c. Rimozione dall’amministrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

2. L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.