Art. 334 c.c. Rimozione dall’amministrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.
2. L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.