1. Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.
Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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