Art. 1112 c.c. Cose non soggette a divisione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1112 c.c. pone il principale limite al diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.): la divisione non può essere domandata quando le cose, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate. La norma tutela la destinazione d’uso del bene e protegge, attraverso di essa, le proprietà individuali dei comunisti che quel bene serve: un cortile, un androne, una strada di accesso, una scala esistono in funzione di altri beni, e il loro frazionamento o l’attribuzione a uno solo ne annullerebbe l’utilità. Il testo è rimasto immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

L’impedimento richiede la compresenza di due elementi:

  • elemento oggettivo: una destinazione d’uso attuata in una situazione materiale, tipicamente il servizio accessorio a beni principali dei comunisti;
  • incompatibilità assoluta tra divisione e destinazione: la divisione deve far cessare integralmente la funzione, non semplicemente mutarne le modalità di esercizio o renderla meno comoda.

La destinazione rilevante non coincide solo con la funzione principale del bene: comprende anche le funzioni accessorie che i comproprietari vi abbiano concordemente impresso, come il parcheggio o lo scarico merci in un cortile che dà aria e luce.

La regola riguarda la divisione giudiziale. Con lo scioglimento convenzionale i comproprietari, d’accordo tra loro, possono mutare la destinazione del bene e dividerlo, salvo impedimenti fisici o vincoli di legge.

Profili applicativi

La norma si applica per lo più a beni comuni non organizzati in condominio: cortili esclusi dal regime condominiale per titolo, stradelle interpoderali, scale e androni di vecchie cascine, aree di accesso a villette. Il giudice deve accertare in concreto quale funzione il bene svolga e se la divisione la farebbe cessare. Il frazionamento non è precluso quando può conservare la funzione, ad esempio con la costituzione giudiziale di servitù che riproducano le utilità del bene indiviso o con percorsi alternativi di accesso.

Non ricorre l’impedimento quando il bene comune serve un fondo estraneo alla comunione, pur appartenente a uno dei condividenti: il vantaggio di un bene esterno non limita il diritto alla divisione. Se lo scioglimento produce l’interclusione di un fondo, il rimedio è la servitù coattiva di passaggio.

Nel condominio negli edifici opera invece l’art. 1119 c.c., che subordina la divisione delle parti comuni al consenso di tutti e alla condizione che non diventi più incomodo l’uso per ciascun condomino.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 11 aprile 2024, n. 9911: l’art. 1112 c.c. limita il diritto potestativo dell’art. 1111 c.c. per i beni accessori a quelli dei comunisti, come la strada che serve le loro proprietà; il giudice non può dare valore assoluto al diritto di divisione, ma deve accertare la funzione svolta dal bene, e l’assegnazione a uno solo senza servitù sostitutive vanificherebbe la destinazione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 18 febbraio 2020, n. 4014: il cortile escluso dal condominio per titolo resta soggetto all’art. 1112 c.c.; la destinazione rilevante comprende anche le funzioni accessorie concordemente impresse dai comproprietari; la norma, diversa dall’art. 1119 c.c., tutela la destinazione e consente la divisione chiesta da uno solo se il bene conserva la sua idoneità all’uso.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 25 maggio 2026, n. 16109: la norma richiede la cessazione integrale della funzione, non il mutamento delle sue modalità; la perdita di un particolare accesso, quando ne restano altri, non impedisce la divisione, e il giudice può costituire le servitù necessarie alla formazione delle porzioni.
  • Cassazione civile, sez. II, 16 giugno 2016, n. 12480: l’impedimento esige l’integrazione tra volontà dei comunisti e situazione materiale e riguarda beni utili non in sé ma come accessori di altri; se la divisione interclude il fondo di un condividente, si applica la servitù coattiva dell’art. 1054 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 marzo 2006, n. 7274: l’indivisibilità dell’art. 1112 c.c. opera solo nello scioglimento giudiziale; nello scioglimento convenzionale i comproprietari possono mutare l’uso del bene e incontrano solo limiti fisici o di legge.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 31 gennaio 2019, n. 2983: per i beni di accesso e collegamento tra porzioni di diversi proprietari il giudice valuta il deprezzamento e gli effetti sulla funzionalità; non può imporre ai condividenti modifiche strutturali dei fabbricati, come nuove scale in luogo di quella comune da demolire.

Rapporti con altre norme

L’art. 1112 c.c. è eccezione al principio dell’art. 1111 c.c. e ne delimita anche il patto di indivisione, che presuppone un bene divisibile. Va distinto dalla non comoda divisibilità dell’art. 1114 c.c. e dell’art. 720 c.c., che non impedisce lo scioglimento ma ne cambia le modalità, con l’attribuzione dell’intero o la vendita. Per il condominio vale l’art. 1119 c.c.; per la comunione ereditaria l’art. 715 c.c. disciplina i casi di impedimento temporaneo. Le servitù necessarie a conservare le utilità del bene diviso si costituiscono secondo gli artt. 1032 e 1054 c.c.