Art. 1112 c.c. Cose non soggette a divisione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.
1. Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1112 c.c. pone il principale limite al diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione (art. 1111 c.c.): la divisione non può essere domandata quando le cose, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate. La norma tutela la destinazione d’uso del bene e protegge, attraverso di essa, le proprietà individuali dei comunisti che quel bene serve: un cortile, un androne, una strada di accesso, una scala esistono in funzione di altri beni, e il loro frazionamento o l’attribuzione a uno solo ne annullerebbe l’utilità. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
L’impedimento richiede la compresenza di due elementi:
La destinazione rilevante non coincide solo con la funzione principale del bene: comprende anche le funzioni accessorie che i comproprietari vi abbiano concordemente impresso, come il parcheggio o lo scarico merci in un cortile che dà aria e luce.
La regola riguarda la divisione giudiziale. Con lo scioglimento convenzionale i comproprietari, d’accordo tra loro, possono mutare la destinazione del bene e dividerlo, salvo impedimenti fisici o vincoli di legge.
Profili applicativi
La norma si applica per lo più a beni comuni non organizzati in condominio: cortili esclusi dal regime condominiale per titolo, stradelle interpoderali, scale e androni di vecchie cascine, aree di accesso a villette. Il giudice deve accertare in concreto quale funzione il bene svolga e se la divisione la farebbe cessare. Il frazionamento non è precluso quando può conservare la funzione, ad esempio con la costituzione giudiziale di servitù che riproducano le utilità del bene indiviso o con percorsi alternativi di accesso.
Non ricorre l’impedimento quando il bene comune serve un fondo estraneo alla comunione, pur appartenente a uno dei condividenti: il vantaggio di un bene esterno non limita il diritto alla divisione. Se lo scioglimento produce l’interclusione di un fondo, il rimedio è la servitù coattiva di passaggio.
Nel condominio negli edifici opera invece l’art. 1119 c.c., che subordina la divisione delle parti comuni al consenso di tutti e alla condizione che non diventi più incomodo l’uso per ciascun condomino.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1112 c.c. è eccezione al principio dell’art. 1111 c.c. e ne delimita anche il patto di indivisione, che presuppone un bene divisibile. Va distinto dalla non comoda divisibilità dell’art. 1114 c.c. e dell’art. 720 c.c., che non impedisce lo scioglimento ma ne cambia le modalità, con l’attribuzione dell’intero o la vendita. Per il condominio vale l’art. 1119 c.c.; per la comunione ereditaria l’art. 715 c.c. disciplina i casi di impedimento temporaneo. Le servitù necessarie a conservare le utilità del bene diviso si costituiscono secondo gli artt. 1032 e 1054 c.c.