Art. 1105 c.c. Amministrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell’amministrazione della cosa comune.
2. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
3. Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.
4. Se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1105 c.c. regola l’amministrazione della cosa comune, cioè l’insieme degli atti diretti a conservarla, a farla fruttare e a goderne secondo la sua destinazione. La norma riconosce a tutti i partecipanti il diritto di concorrere alla gestione, affida le decisioni di ordinaria amministrazione alla maggioranza calcolata per quote e predispone un rimedio giudiziale per superare l’inerzia o lo stallo. In questo modo l’interesse comune non resta ostaggio del veto del singolo, ma neppure dell’arbitrio di chi ha la disponibilità materiale del bene. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in quattro regole:
Per ordinaria amministrazione si intendono gli atti che, senza alterare la consistenza o la destinazione della cosa, ne assicurano la conservazione e il normale godimento: manutenzioni, locazioni di durata non superiore a nove anni, riscossione dei frutti, regolazione dell’uso turnario. Gli atti eccedenti, le innovazioni, le alienazioni e le locazioni ultranovennali seguono l’art. 1108 c.c.
Profili applicativi
Nella pratica il nodo più frequente è la locazione del bene comune stipulata da un solo comproprietario. Il contratto è valido ed efficace se il locatore ha la disponibilità del bene; i rapporti interni seguono le regole della gestione di affari, sicché il comproprietario non locatore che ratifica può pretendere dal conduttore la quota dei canoni maturati dopo la ratifica. Ciascun comproprietario è inoltre legittimato ad agire per il rilascio, salvo che consti il dissenso della maggioranza.
Quando l’uso diretto e promiscuo non è possibile o ragionevole, la maggioranza può deliberare il godimento indiretto, ad esempio la locazione a terzi o l’uso turnario; da quel momento il dissenziente perde la facoltà di uso diretto e ha diritto soltanto alla sua quota di canoni.
Il procedimento del quarto comma è di volontaria giurisdizione: il decreto è reclamabile e revocabile ma non decide diritti soggettivi, e non è ricorribile per cassazione se non quando, travalicando i suoi limiti, abbia risolto una controversia su diritti. Prima di agire occorre sollecitare una deliberazione dei comproprietari; le deliberazioni lesive dei diritti individuali si impugnano invece in via contenziosa ai sensi dell’art. 1109 c.c.
Errore frequente è il comproprietario che lascia degradare il bene detenuto dall’altro e poi chiede il risarcimento: se non ha attivato gli strumenti dell’art. 1105 c.c., non può addossare all’altro l’intera responsabilità della mancata manutenzione straordinaria.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il voto si pesa secondo le quote dell’art. 1101 c.c.; la maggioranza può darsi un regolamento e nominare un amministratore (art. 1106 c.c.); gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e le innovazioni richiedono le maggioranze dell’art. 1108 c.c.; l’impugnazione delle deliberazioni è regolata dall’art. 1109 c.c.; il rimborso delle spese anticipate dal singolo dall’art. 1110 c.c. Il ricorso del quarto comma segue gli artt. 737 ss. c.p.c. e, tramite l’art. 1139 c.c., è il rimedio anche per lo stallo nel condominio minimo. Per la locazione del bene comune rilevano gli artt. 2028-2032 e 1705 c.c.