1. Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1110 c.c. riconosce al partecipante che, di fronte alla trascuranza degli altri o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per conservare la cosa comune il diritto di esserne rimborsato. La norma tutela l’interesse oggettivo alla conservazione del bene e, insieme, evita che l’inerzia di alcuni ricada interamente su chi si attiva. È una deroga controllata al principio per cui le decisioni sulla cosa comune spettano alla collettività dei partecipanti: il singolo può intervenire da solo, ma solo per spese necessarie e solo dopo che gli altri sono rimasti inerti. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il diritto al rimborso presuppone tre elementi, che il comunista deve provare:
la necessità della spesa, cioè la sua funzione conservativa: rientrano le spese che mantengono l’integrità materiale della cosa e quelle che le consentono di continuare a fornire l’utilità sua propria secondo la destinazione;
la trascuranza degli altri partecipanti o dell’amministratore, cioè la loro inerzia dopo essere stati interpellati o almeno avvertiti dell’intervento;
l’effettivo esborso e la sua misura.
Non è richiesta l’urgenza: è sufficiente che gli altri, preventivamente informati, non abbiano provveduto. Non è neppure necessario il loro consenso espresso, né una forma particolare. Il rimborso è dovuto da ciascun partecipante in proporzione della propria quota (art. 1101 c.c.). Restano escluse le spese meramente utili o voluttuarie, che il singolo può affrontare solo con il consenso degli altri o nelle forme degli artt. 1105 e 1108 c.c.
Profili applicativi
Il punto decisivo è la distinzione tra comunione e condominio. Nel condominio negli edifici, anche minimo, il condomino che sostiene da solo spese per le parti comuni è rimborsato solo se la spesa era urgente ai sensi dell’art. 1134 c.c., cioè indifferibile al punto da non consentire di avvertire l’amministratore o di sottoporre la questione all’assemblea; la mera trascuranza degli altri non basta. Il condominio si costituisce di fatto con il frazionamento dell’edificio in unità di proprietà esclusiva: chi chiede il rimborso deve quindi verificare in via preliminare quale disciplina si applichi.
Nella comunione ordinaria la prova si concentra sull’avvertimento preventivo e sull’inerzia: lettere, diffide, richieste di preventivi condivisi, comportamenti concludenti degli altri, come la sottoscrizione del contratto di appalto o il ritiro delle chiavi dei locali ristrutturati, che possono valere anche come consenso implicito. Titolare della pretesa è il singolo comunista che ha pagato, non la comunione: l’eventuale amministratore non è legittimato ad agire per il rimborso senza un mandato specifico.
Errore frequente è agire senza aver mai interpellato gli altri, oppure includere nella domanda spese di miglioria; un altro è invocare l’art. 1110 c.c. in un edificio in condominio.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 18 febbraio 2022, n. 5465: l’art. 1110 c.c. esclude ogni rilievo dell’urgenza; il comunista ha diritto al rimborso delle spese necessarie per la conservazione a condizione di aver prima interpellato o almeno avvertito gli altri partecipanti, e deve provare sia la loro inerzia sia la necessità dei lavori; nel condominio vale invece il più rigoroso requisito dell’urgenza.
Cassazione civile, sez. II, ord. 14 aprile 2026, n. 9446: il consenso dei comunisti ad atti di ordinaria amministrazione non richiede forma scritta e può risultare da fatti concludenti; il comunista che compie atti di conservazione può sostenere le spese e concludere i contratti necessari, purché avvisi gli altri, ai quali spetta provare il dissenso.
Cassazione civile, sez. II, 27 agosto 2002, n. 12568: sono rimborsabili ai sensi dell’art. 1110 c.c. non solo le spese per la conservazione in senso stretto, ma anche quelle necessarie perché la cosa mantenga la capacità di fornire l’utilità propria secondo la sua destinazione, come la continuità dei servizi essenziali di un edificio abitativo.
Cassazione civile, sez. II, ord. 23 ottobre 2023, n. 29336: nel condominio il rimborso delle spese sostenute dal singolo è regolato dall’art. 1134 c.c. e non dall’art. 1110 c.c.; la trascuranza degli altri, anche ventennale, non basta, e il rimedio contro l’inerzia dell’assemblea è il ricorso al giudice ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c.
Cassazione civile, sez. II, ord. 6 ottobre 2021, n. 27106: il condominio minimo si costituisce di fatto con il frazionamento dell’edificio; da quel momento si applica l’art. 1134 c.c., che subordina il rimborso all’urgenza e non alla mera tolleranza degli altri comproprietari.
Cassazione civile, sez. II, 19 settembre 2014, n. 19824: la pretesa di rimborso ex art. 1110 c.c. spetta al singolo comunista che ha sostenuto le spese e non alla comunione; l’amministratore non è legittimato ad agire in giudizio se il potere non gli è stato conferito espressamente.
Rapporti con altre norme
L’art. 1110 c.c. è il rovescio dell’obbligo di contribuzione dell’art. 1104 c.c. e presuppone la ripartizione per quote dell’art. 1101 c.c.; quando la maggioranza non provvede, il rimedio alternativo è il ricorso all’autorità giudiziaria previsto dall’art. 1105, quarto comma, c.c. Nel giudizio di divisione il credito di rimborso si regola mediante prelevamenti sulla massa (art. 1115 c.c.). Nel condominio la materia è disciplinata dall’art. 1134 c.c., applicabile anche al condominio minimo; per il rimborso fuori dai presupposti della norma possono venire in rilievo la gestione di affari (artt. 2028 ss. c.c.) e l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).
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Inquadramento e ratio
L’art. 1110 c.c. riconosce al partecipante che, di fronte alla trascuranza degli altri o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per conservare la cosa comune il diritto di esserne rimborsato. La norma tutela l’interesse oggettivo alla conservazione del bene e, insieme, evita che l’inerzia di alcuni ricada interamente su chi si attiva. È una deroga controllata al principio per cui le decisioni sulla cosa comune spettano alla collettività dei partecipanti: il singolo può intervenire da solo, ma solo per spese necessarie e solo dopo che gli altri sono rimasti inerti. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il diritto al rimborso presuppone tre elementi, che il comunista deve provare:
Non è richiesta l’urgenza: è sufficiente che gli altri, preventivamente informati, non abbiano provveduto. Non è neppure necessario il loro consenso espresso, né una forma particolare. Il rimborso è dovuto da ciascun partecipante in proporzione della propria quota (art. 1101 c.c.). Restano escluse le spese meramente utili o voluttuarie, che il singolo può affrontare solo con il consenso degli altri o nelle forme degli artt. 1105 e 1108 c.c.
Profili applicativi
Il punto decisivo è la distinzione tra comunione e condominio. Nel condominio negli edifici, anche minimo, il condomino che sostiene da solo spese per le parti comuni è rimborsato solo se la spesa era urgente ai sensi dell’art. 1134 c.c., cioè indifferibile al punto da non consentire di avvertire l’amministratore o di sottoporre la questione all’assemblea; la mera trascuranza degli altri non basta. Il condominio si costituisce di fatto con il frazionamento dell’edificio in unità di proprietà esclusiva: chi chiede il rimborso deve quindi verificare in via preliminare quale disciplina si applichi.
Nella comunione ordinaria la prova si concentra sull’avvertimento preventivo e sull’inerzia: lettere, diffide, richieste di preventivi condivisi, comportamenti concludenti degli altri, come la sottoscrizione del contratto di appalto o il ritiro delle chiavi dei locali ristrutturati, che possono valere anche come consenso implicito. Titolare della pretesa è il singolo comunista che ha pagato, non la comunione: l’eventuale amministratore non è legittimato ad agire per il rimborso senza un mandato specifico.
Errore frequente è agire senza aver mai interpellato gli altri, oppure includere nella domanda spese di miglioria; un altro è invocare l’art. 1110 c.c. in un edificio in condominio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1110 c.c. è il rovescio dell’obbligo di contribuzione dell’art. 1104 c.c. e presuppone la ripartizione per quote dell’art. 1101 c.c.; quando la maggioranza non provvede, il rimedio alternativo è il ricorso all’autorità giudiziaria previsto dall’art. 1105, quarto comma, c.c. Nel giudizio di divisione il credito di rimborso si regola mediante prelevamenti sulla massa (art. 1115 c.c.). Nel condominio la materia è disciplinata dall’art. 1134 c.c., applicabile anche al condominio minimo; per il rimborso fuori dai presupposti della norma possono venire in rilievo la gestione di affari (artt. 2028 ss. c.c.) e l’arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).