Art. 1103 c.c. Disposizione della quota
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota.
2. Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1103 c.c. afferma il principio della libera disponibilità della quota. Ciascun partecipante può disporre del proprio diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, senza bisogno del consenso degli altri comunisti; per le ipoteche costituite dal singolo rinvia alla disciplina dell’ipoteca su beni indivisi. La norma esprime la concezione individualistica della comunione accolta dal codice: la quota è un bene giuridico autonomo, che circola come qualsiasi altro diritto, mentre la cosa nella sua interezza resta soggetta alla volontà collettiva. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma riconosce due facoltà distinte:
Nella comunione ordinaria non esiste prelazione legale a favore degli altri partecipanti: il retratto successorio dell’art. 732 c.c. è proprio della sola comunione ereditaria. Le parti possono tuttavia obbligarsi convenzionalmente a non disporre separatamente delle quote, con effetti solo obbligatori.
Il secondo comma rinvia, per l’ipoteca concessa da un partecipante, alle norme del capo IV del titolo III del libro VI, e in particolare all’art. 2825 c.c.: l’ipoteca sulla quota di beni indivisi colpisce, dopo la divisione, i beni assegnati al debitore, sicché la sua sorte dipende dall’esito dello scioglimento.
Profili applicativi
La questione più ricorrente è la vendita dell’intero da parte di uno solo dei comproprietari. Il contratto non produce effetti verso gli altri partecipanti, ma non è nullo: può valere come vendita della quota del disponente o come vendita di cosa parzialmente altrui (art. 1480 c.c.). Il compratore che ignorava l’altruità può chiedere la risoluzione se non avrebbe acquistato senza l’intero, altrimenti ottiene la riduzione del prezzo; il venditore può adempiere procurando l’acquisto della quota mancante o la ratifica del comproprietario estraneo, al quale spetta allora la parte di prezzo corrispondente alla sua quota. Solo quando le parti hanno inteso l’affare come vendita unitaria dell’intero, nel comune presupposto dell’adesione di tutti, il contratto non può essere conservato per la sola quota.
Diverso è il caso della vendita di un bene determinato compreso in una massa comune più ampia: l’atto ha effetti soltanto obbligatori e dipende dall’assegnazione del bene al venditore in sede di divisione; fino ad allora l’acquirente può solo avvalersi dei diritti dell’art. 1113 c.c.
Nella pratica occorre quindi verificare nell’atto se si alieni la quota o l’intero, e, nel secondo caso, raccogliere il consenso di tutti i contitolari, richiesto dall’art. 1108, terzo comma, c.c. Errore frequente è dedurre la nullità del contratto dalla sola mancata partecipazione di un comproprietario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1103 c.c. presuppone la quota determinata secondo l’art. 1101 c.c. e i limiti d’uso dell’art. 1102 c.c., che vincolano anche il cessionario del godimento. Il suo confine è segnato dall’art. 1108, terzo comma, c.c., che richiede il consenso di tutti per alienare l’intero o costituire diritti reali sul fondo comune e per le locazioni ultranovennali. Il cessionario della quota risponde in solido con il cedente dei contributi non versati (art. 1104 c.c.) e, come i creditori del partecipante, ha i diritti di intervento e opposizione dell’art. 1113 c.c. Rilevano inoltre l’art. 1480 c.c. sulla vendita di cosa parzialmente altrui, l’art. 2825 c.c. sull’ipoteca di beni indivisi e, per contrasto, l’art. 732 c.c. sul retratto successorio, proprio della sola comunione ereditaria.