Art. 1104 c.c. Obblighi dei partecipanti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.
2. La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
3. Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1104 c.c. disciplina il lato passivo della comunione. Ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per conservare e godere la cosa comune e a quelle deliberate dalla maggioranza, ma può liberarsene rinunciando al proprio diritto. La norma bilancia l’interesse collettivo alla conservazione del bene con la libertà del singolo di uscire dalla comunione quando il suo peso economico superi l’utilità che ne trae. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua tre categorie di spese:
Il contributo si commisura alle quote (art. 1101 c.c.), salvo diverso accordo. L’obbligo di contribuire alle spese di conservazione ha natura di obbligazione propter rem, cioè grava su chi è titolare del diritto in quanto tale e segue la quota nei suoi passaggi.
La rinuncia liberatoria è un atto unilaterale con cui il partecipante abdica alla propria quota, che si espande a favore degli altri comunisti in proporzione delle loro quote. Riguardando diritti reali immobiliari, richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350 c.c.) e va trascritta. Il secondo comma ne limita l’efficacia: non giova a chi abbia approvato la spesa, anche tacitamente, perché la rinuncia non può servire a sottrarsi a un impegno già assunto.
Il terzo comma rende il cessionario della quota obbligato in solido con il cedente per i contributi da questo dovuti e non versati, a garanzia della comunione creditrice.
Profili applicativi
Il contenzioso tipico riguarda strade vicinali e interpoderali, cortili e manufatti in comune tra fondi o edifici non organizzati in condominio, e la ripartizione delle spese di manutenzione tra coeredi. Chi agisce per il contributo deve provare l’esistenza della comunione, la necessità o la deliberazione della spesa e la quota del convenuto. La mancata adesione a un consorzio costituito per gestire il bene non esonera il comproprietario, che resta tenuto in quanto tale.
Va tenuta ferma la distinzione con il condominio negli edifici: lì l’art. 1118 c.c. impedisce al condomino di sottrarsi alle spese di conservazione rinunciando al diritto sulle parti comuni, perché queste servono necessariamente alla sua proprietà esclusiva. Lo stesso vale per i consorzi di urbanizzazione assimilabili al condominio. La rinuncia liberatoria resta quindi uno strumento proprio della comunione ordinaria, sempre che lo statuto o il titolo non dispongano diversamente.
Sul piano fiscale e successorio la rinuncia alla quota ha rilievo autonomo: l’accrescimento degli altri comunisti è effetto della rinuncia e, se manca lo spirito di liberalità, l’atto non costituisce donazione indiretta.
Errore frequente è invocare la solidarietà del cessionario da parte di soggetti diversi dalla comunione creditrice, ovvero confondere il debito di contribuzione con il rimborso al comunista che ha anticipato spese necessarie, disciplinato dall’art. 1110 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Il contributo si ripartisce secondo le quote dell’art. 1101 c.c.; le spese deliberate presuppongono le maggioranze degli artt. 1105 e 1108 c.c.; il comunista che anticipa spese necessarie per l’inerzia degli altri ottiene il rimborso secondo l’art. 1110 c.c.; i debiti e crediti dipendenti dalla comunione si regolano nella divisione mediante prelevamenti (art. 1115 c.c.). Nel condominio la materia è retta dagli artt. 1118, 1123 e 1134 c.c. e, per il subentrante, dall’art. 63 disp. att. c.c. Per la forma e la pubblicità della rinuncia rilevano gli artt. 1350 e 2643 c.c.; per la cessione della quota l’art. 1103 c.c.