Art. 1113 c.c. Intervento nella divisione e opposizioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.
2. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.
3. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.
4. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1113 c.c. protegge i terzi che hanno ragioni sulla quota di un partecipante, cioè i suoi creditori e i suoi aventi causa (acquirenti, titolari di diritti reali, creditori ipotecari). La divisione trasforma la quota ideale in una porzione concreta e può quindi incidere sulle loro garanzie: un’assegnazione di beni di scarso valore o un conguaglio in denaro facilmente sottraibile potrebbero svuotare le loro aspettative. La norma consente ai terzi di controllare le operazioni divisionali, senza però attribuire loro poteri dispositivi che spettano ai soli condividenti. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in quattro regole:
La sanzione per la mancata chiamata dei soggetti del terzo comma è l’inopponibilità: la divisione resta valida tra i condividenti, ma non produce effetti verso il creditore o l’avente causa pretermesso.
Profili applicativi
Prima di introdurre il giudizio occorre una visura ipotecaria aggiornata, per individuare creditori iscritti e acquirenti di quote con titolo trascritto. Costoro non sono litisconsorti necessari: diventano parti soltanto se intervengono, spontaneamente o su chiamata, e solo in tal caso devono partecipare ai gradi successivi. La chiamata è un onere dei condividenti, nel loro stesso interesse ad avere una divisione efficace verso tutti.
La norma ha grande rilievo nella divisione endoesecutiva, promossa quando è pignorata la quota di un bene indiviso: vi partecipano i comproprietari, mentre creditori procedenti, intervenuti e iscritti vanno coinvolti, senza però assumere la veste di condividenti. L’intervento del creditore ipotecario mira a conservare la garanzia, facendo comprendere il bene ipotecato nella porzione del debitore o concentrando l’ipoteca su quella parte.
Chi interviene senza riserve accetta il giudizio nello stato in cui si trova e non può poi invocare l’inopponibilità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1113 c.c. si coordina con l’art. 1103 c.c., che consente di disporre della quota e di ipotecarla, e con l’art. 2825 c.c., per cui l’ipoteca su beni indivisi si trasferisce sulla porzione assegnata. La trascrizione della domanda e dell’atto di divisione è regolata dall’art. 2646 c.c. Per la comunione ereditaria valgono le analoghe regole dell’art. 757 c.c. sull’effetto della divisione e, per i prelevamenti, gli artt. 724 e 725 c.c., richiamati dall’art. 1116 c.c.; il quarto comma va letto con l’art. 1115 c.c. Restano salve l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e quella surrogatoria (art. 2900 c.c.). Nell’espropriazione di beni indivisi si applicano gli artt. 599-601 c.p.c.