Art. 1113 c.c. Intervento nella divisione e opposizioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un’opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l’esperimento dell’azione revocatoria o dell’azione surrogatoria.

2. Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l’opposizione, per l’effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell’atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

3. Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale.

4. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1113 c.c. protegge i terzi che hanno ragioni sulla quota di un partecipante, cioè i suoi creditori e i suoi aventi causa (acquirenti, titolari di diritti reali, creditori ipotecari). La divisione trasforma la quota ideale in una porzione concreta e può quindi incidere sulle loro garanzie: un’assegnazione di beni di scarso valore o un conguaglio in denaro facilmente sottraibile potrebbero svuotare le loro aspettative. La norma consente ai terzi di controllare le operazioni divisionali, senza però attribuire loro poteri dispositivi che spettano ai soli condividenti. Il testo è rimasto immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in quattro regole:

  • intervento facoltativo (primo comma): creditori e aventi causa possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare quella già eseguita, salvo che abbiano notificato un’opposizione prima della divisione; restano comunque esperibili l’azione revocatoria e quella surrogatoria;
  • trascrizione dell’opposizione (secondo comma): per i beni immobili l’opposizione produce effetto solo se trascritta prima dell’atto di divisione o, nella divisione giudiziale, prima della domanda;
  • chiamata necessaria (terzo comma): devono essere chiamati, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e chi ha acquistato diritti sull’immobile con atti trascritti prima della trascrizione dell’atto o della domanda di divisione;
  • limite ai prelevamenti (quarto comma): ai soggetti del terzo comma non sono opponibili prelevamenti in natura per crediti nascenti dalla comunione, salvo quelli fondati su titolo anteriore alla comunione o sulla collazione.

La sanzione per la mancata chiamata dei soggetti del terzo comma è l’inopponibilità: la divisione resta valida tra i condividenti, ma non produce effetti verso il creditore o l’avente causa pretermesso.

Profili applicativi

Prima di introdurre il giudizio occorre una visura ipotecaria aggiornata, per individuare creditori iscritti e acquirenti di quote con titolo trascritto. Costoro non sono litisconsorti necessari: diventano parti soltanto se intervengono, spontaneamente o su chiamata, e solo in tal caso devono partecipare ai gradi successivi. La chiamata è un onere dei condividenti, nel loro stesso interesse ad avere una divisione efficace verso tutti.

La norma ha grande rilievo nella divisione endoesecutiva, promossa quando è pignorata la quota di un bene indiviso: vi partecipano i comproprietari, mentre creditori procedenti, intervenuti e iscritti vanno coinvolti, senza però assumere la veste di condividenti. L’intervento del creditore ipotecario mira a conservare la garanzia, facendo comprendere il bene ipotecato nella porzione del debitore o concentrando l’ipoteca su quella parte.

Chi interviene senza riserve accetta il giudizio nello stato in cui si trova e non può poi invocare l’inopponibilità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 luglio 2019, n. 19013: nel giudizio di divisione endoesecutivo i creditori procedenti, intervenuti e iscritti hanno diritto di intervenire ma non sono parti necessarie; il loro intervento serve a controllare il procedimento senza poteri dispositivi, e la mancata evocazione rende la divisione solo inopponibile; diventano litisconsorti in appello solo se citati e intervenuti in primo grado.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 28 luglio 2020, n. 15994: creditori iscritti e aventi causa trascritti assumono la posizione di litisconsorti solo con l’effettivo intervento, anche su chiamata, che costituisce onere dei comunisti.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 19 aprile 2013, n. 9650: la divisione è scioglimento di un rapporto di comunione cui partecipano i soli titolari; la mancata evocazione dei creditori iscritti non determina nullità ma solo inefficacia della divisione nei loro confronti.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 gennaio 2017, n. 1659: gli aventi causa che hanno trascritto prima della domanda di divisione non possono invocare l’inopponibilità se sono intervenuti volontariamente senza contestare il contraddittorio e hanno partecipato al sorteggio e all’assegnazione dei lotti.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 novembre 1973, n. 2889: la trascrizione dell’opposizione prima della trascrizione della divisione è condizione di ammissibilità dell’impugnativa del creditore, rilevabile d’ufficio.
  • Cassazione civile, sez. III, 24 giugno 1980, n. 3971: l’intervento del creditore ipotecario mira a conservare la garanzia, facendo assegnare il bene ipotecato al debitore o concentrando l’ipoteca sulla sua parte, e interrompe in modo permanente la prescrizione del credito.

Rapporti con altre norme

L’art. 1113 c.c. si coordina con l’art. 1103 c.c., che consente di disporre della quota e di ipotecarla, e con l’art. 2825 c.c., per cui l’ipoteca su beni indivisi si trasferisce sulla porzione assegnata. La trascrizione della domanda e dell’atto di divisione è regolata dall’art. 2646 c.c. Per la comunione ereditaria valgono le analoghe regole dell’art. 757 c.c. sull’effetto della divisione e, per i prelevamenti, gli artt. 724 e 725 c.c., richiamati dall’art. 1116 c.c.; il quarto comma va letto con l’art. 1115 c.c. Restano salve l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e quella surrogatoria (art. 2900 c.c.). Nell’espropriazione di beni indivisi si applicano gli artt. 599-601 c.p.c.