Art. 1111 c.c. Scioglimento della comunione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l’autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l’immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri.

2. Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci anni.

3. Se gravi circostanze lo richiedono, l’autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1111 c.c. apre la parte della disciplina dedicata alla fine della comunione e ne fissa il principio cardine: ciascun partecipante può sempre domandarne lo scioglimento. Il legislatore guarda alla comunione come a una situazione tendenzialmente transitoria, fonte di conflitti e di scarsa valorizzazione dei beni, e assicura a ogni comunista la via d’uscita. Il diritto alla divisione è un diritto potestativo, cioè un potere di produrre un mutamento giuridico nella sfera altrui al quale gli altri non possono opporsi; essendo espressione della stessa titolarità della quota, non si estingue per prescrizione. Il principio è temperato da tre correttivi: la dilazione giudiziale, il patto di indivisione e lo scioglimento anticipato per gravi circostanze. Il testo è rimasto immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma attribuisce a ciascun partecipante, qualunque sia la sua quota, il potere di chiedere lo scioglimento, anche contro la volontà di tutti gli altri. Il giudice può concedere una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se lo scioglimento immediato può pregiudicare gli interessi degli altri partecipanti. Il pregiudizio rilevante è quello oggettivo della comunione nel suo insieme, come la vendita in un momento di mercato sfavorevole o l’interruzione di un’operazione di valorizzazione in corso, non l’interesse personale di un singolo a conservare una posizione di vantaggio.

Il secondo comma ammette il patto di rimanere in comunione per un tempo non superiore a dieci anni, efficace anche per gli aventi causa dei partecipanti; il termine maggiore si riduce di diritto a dieci anni. Trattandosi di beni immobili, il patto richiede la forma scritta e, per essere opponibile ai terzi acquirenti, la trascrizione.

Il terzo comma consente al giudice di ordinare lo scioglimento prima del tempo convenuto, se gravi circostanze lo richiedono: ad esempio un conflitto insanabile tra i partecipanti o un mutamento della situazione che rende il vincolo dannoso.

Il diritto incontra un limite esterno nelle cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate (art. 1112 c.c.), e limiti propri delle discipline speciali, come per le parti comuni dell’edificio condominiale (art. 1119 c.c.).

Profili applicativi

Lo scioglimento può avvenire per contratto o per via giudiziale. In entrambi i casi, quando oggetto della comunione sono fabbricati, occorre la conformità edilizia: gli atti di scioglimento di comunioni, ordinarie o ereditarie, aventi ad oggetto edifici privi degli estremi del titolo abilitativo o della sanatoria sono nulli, e la regolarità edilizia è condizione dell’azione giudiziale di divisione, rilevabile d’ufficio. Se nella massa vi sono manufatti abusivi, può chiedersi la divisione parziale dei beni restanti.

La domanda produce due effetti: quello strumentale della cessazione della comunione, che dipende solo dalla volontà dell’attore, e quello finale dell’attribuzione delle porzioni, rimesso alle valutazioni del giudice. L’istanza di dilazione va proposta tempestivamente e motivata con riferimento all’interesse comune; le difficoltà abitative o economiche del singolo, ad esempio del coniuge separato che occupa l’immobile, non la giustificano. Il diritto di abitazione sulla casa familiare assegnato in sede di separazione o di divorzio non incide sulla divisione della comunione ordinaria tra gli ex coniugi.

Prima della domanda giudiziale è obbligatorio il tentativo di mediazione, trattandosi di materia di divisione (art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 13 dicembre 2022, n. 36401: la dilazione è un provvedimento discrezionale che presuppone un pregiudizio oggettivo all’interesse collettivo della comunione; non la giustificano le difficoltà personali ed economiche del condividente che dovrebbe liberare i locali usati per la propria attività.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 24 ottobre 2014, n. 22684: non integra il presupposto della dilazione l’interesse del coniuge separato a continuare ad abitare l’immobile comune per la difficoltà di trovare altra sistemazione; la vendita all’incanto è ipotesi residuale rispetto all’attribuzione dell’intero.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 marzo 2011, n. 5261: il divieto del patto di indivisione ultradecennale esprime il principio per cui la comunione è situazione per natura transitoria e si applica per analogia alle disposizioni testamentarie, ma presuppone la divisibilità del bene e cede di fronte all’art. 1112 c.c.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021: gli atti di scioglimento della comunione ereditaria aventi ad oggetto edifici privi degli estremi del titolo edilizio o della sanatoria sono nulli; il giudice non può disporre la divisione di un fabbricato abusivo, essendo la regolarità edilizia condizione dell’azione rilevabile d’ufficio.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 25 giugno 2026, n. 21743: la nullità per abuso edilizio colpisce lo scioglimento di qualsiasi comunione, ordinaria o ereditaria, senza distinzioni; resta ammissibile la divisione parziale con esclusione dei manufatti abusivi.
  • Cassazione civile, sez. II, 17 gennaio 2003, n. 630: la nullità prevista dalla legge sul condono edilizio si applica anche allo scioglimento della comunione di diritti reali disciplinato dall’art. 1111 c.c., con il conseguente rigetto della domanda di divisione di un terreno su cui insistono manufatti abusivi.
  • Cassazione civile, sez. II, 8 settembre 1986, n. 5462: la domanda di scioglimento persegue l’effetto strumentale della cessazione della comunione, legato all’esercizio del diritto potestativo, e quello finale dell’attribuzione delle porzioni, che il giudice determina con poteri discrezionali indipendentemente dalle indicazioni della parte.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 25 settembre 2015, n. 19110: nello scioglimento della comunione ordinaria sull’ex casa coniugale non rileva il diritto di abitazione assegnato a uno dei coniugi, che è diritto personale di godimento e riguarda soltanto i rapporti familiari.

Rapporti con altre norme

Il limite oggettivo alla divisione è posto dall’art. 1112 c.c.; i diritti dei creditori e degli aventi causa sono regolati dall’art. 1113 c.c.; le modalità di divisione in natura dall’art. 1114 c.c., il pagamento dei debiti comuni dall’art. 1115 c.c. e il rinvio alle regole della divisione ereditaria dall’art. 1116 c.c. Per la comunione ereditaria valgono gli artt. 713 e 717 c.c., che prevedono termini e sospensioni propri; per il condominio l’art. 1119 c.c.; per la comunione legale tra coniugi l’art. 191 c.c. Il procedimento giudiziale è disciplinato dagli artt. 784 ss. c.p.c.; per la conformità edilizia rilevano l’art. 46 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l’art. 40 legge 28 febbraio 1985, n. 47.