Art. 208 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 213 T. U. 1926)

1. È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È parimente proibito:

a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

3. Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire mille a diecimila.

Testo in vigore dal 26 novembre 1944

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.