Art. 208 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 213 T. U. 1926)
1. È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. È parimente proibito:
a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;
b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;
c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.
3. Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato più grave sono punite con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire mille a diecimila.