Art. 194 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 199 T. U. 1926)

1. Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell’autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.

2. Alla stessa pena soggiace l’esercente che non notifica all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all’esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.