Art. 206 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 212 T. U. 1926)

1. La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l’esercizio del meretricio.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.