Art. 206 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 212 T. U. 1926)
1. La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l’esercizio del meretricio.
(Art. 212 T. U. 1926)
1. La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale è cessato l’esercizio del meretricio.
Testo in vigore dal 11 luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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