Art. 196 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 201 T. U. 1926)

1. Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di cibi e bevande;

c) l’accesso dei minori degli anni diciotto.

2. È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.

3. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.