Art. 196 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 201 T. U. 1926)
1. Nei locali di meretricio sono vietati:
a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
b) lo spaccio di cibi e bevande;
c) l’accesso dei minori degli anni diciotto.
2. È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in stato di ubbriachezza.
3. Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.