Art. 197 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 202 T. U. 1926)
1. Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere in qualsiasi tempo a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.
2. Quando in un locale di meretricio si formano riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere pericolose per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono ordinarne lo sgombro.