Art. 193 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 198 T. U. 1926)
1. Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all’autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l’esercizio del locale deve essere subordinato.
2. La inosservanza di tali obblighi importa l’immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell’applicazione della legge penale.