Art. 193 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 198 T. U. 1926)

1. Chi intende adibire un locale a uso di meretricio deve sottoscrivere, nei modi indicati dal regolamento, un atto di sottomissione davanti all’autorità di pubblica sicurezza, nel quale sono determinate le condizioni e gli obblighi a cui l’esercizio del locale deve essere subordinato.

2. La inosservanza di tali obblighi importa l’immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell’applicazione della legge penale.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.