Art. 191 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 195 T. U. 1926)

1. Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all’articolo precedente.

2. Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall’autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore.

3. Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

4. Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da lire mille a diecimila.

Testo in vigore dal 26 novembre 1944

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.