Art. 190 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 194 T. U. 1926)
1. Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall’autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell’esercente o d’ufficio, dichiarati locali di meretricio.(22)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (22)
La L. 20 febbraio 1958, n. 75 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell’art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.