Art. 190 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 194 T. U. 1926)

1. Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall’autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell’esercente o d’ufficio, dichiarati locali di meretricio.(22)

Testo in vigore dal 19 marzo 1958

Note di aggiornamento

Aggiornamento (22)

La L. 20 febbraio 1958, n. 75 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che “Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell’art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.