Art. 195 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 200 T. U. 1926)

1. I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall’autorità di pubblica sicurezza.

2. Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.