Art. 195 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 200 T. U. 1926)
1. I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall’autorità di pubblica sicurezza.
2. Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da lire cinquecento a tremila.