Art. 202 TULPS
Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
(Art. 208 T. U. 1926)
1. Quando, nonostante l’ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero è riaperto senza il preventivo permesso della autorità di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.