Art. 198 TULPS

Testo unico leggi pubblica sicurezza – R.D. 18 giugno 1931, n. 773

(Art. 203 T. U. 1926)

1. È vietato all’esercente locali di meretricio di richiedere o accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, danaro o altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l’impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

2. L’infrazione a tale divieto è punita con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire mille a cinquemila.

Testo in vigore dal 11 luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.