Art. 82 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. L’amministrazione provinciale provvede all’impianto e all’esercizio del laboratorio di igiene e di profilassi nel capoluogo della provincia.
Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione, dell’importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.
Le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate sono, per un terzo, a carico della provincia e, per due terzi, ripartite fra i comuni in ragione della popolazione.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.