Art. 96 TULS
Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
1. Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell’art. 54 relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.