Art. 96 TULS

Testo unico delle leggi sanitarie – R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

1. Al personale sanitario addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente dalla provincia a termini delle disposizioni contenute negli articoli 92 e 93, si applicano le norme stabilite nell’art. 54 relativamente al personale medico degli uffici sanitari comunali.

Testo in vigore dal 24 agosto 1934

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.